Pace contributiva, via libera alle domande

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Pace contributiva, via libera alle domande

Semaforo verde per il riscatto dei periodi scoperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Chi non ha mai lavorato prima del 31 dicembre 1995, considerando anche eventuali contributi versati a Casse professionali, potrà avvicinare l’età pensionabile grazie al riscatto agevolato previsto dall’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone”). Essendo un misura ancora sperimentale, l’opzione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, l’INPS ha reso disponibile in favore dei diretti interessati, all’interno del portale INPS, il nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”, raggiungibile dalla sezione “riscatto di periodi contributivi”.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019. Nel documento di prassi viene introdotto anche il riscatto della laurea (l’altra misura gemella dedicata ai laureati), sul quale l’INPS, però, si riserva di fornire istruzioni più precise in futuro.

Pace contributiva, soggetti interessati

Il D.L. n. 4/2019 (c.d. “decretone”) all’art. 20, co. da 1 a 5 ha previsto una norma – in via sperimentale limitatamente al triennio 2019 – 2021 – che permette a tutti quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria), la possibilità di riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione.

La misura, che interessa sostanzialmente chi si vedrà calcolata la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolto agli iscritti:

  • all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335

Pace contributiva, durata e periodi riscattabili

Il periodo scoperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).

Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

Pace contributiva, onere del riscatto

L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Pace contributiva, presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In caso di presentazione telematica, occorre accedere all’interno del portale INPS nella sezione “riscatto di periodi contributivi”, selezionando il nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 1 marzo 2019 - Pace contributiva, online il modello per la domanda – Bonaddio

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