Paga solo il titolare

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Una sentenza di Cassazione, la numero 16445 dello scorso 18 giugno, distingue l’associazione in partecipazione dalla società semplice, con ausilio del Codice civile: l’articolo 2549, sull’associazione in partecipazione, recita: “con il relativo contratto l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Quanto alla divisione degli utili (...), salvo il patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili”. Il perno è l’associante. Per tale ragione, gli utili d’impresa vanno da egli integralmente dichiarati e ad egli esclusivamente imputati. Ad eccezione dell’impresa familiare – nel qual caso è praticabile la via dell’imputazione a ciascun membro del nucleo – imputare il reddito al socio è possibile solo con riferimento alle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice. Con la conseguenza, coincidente con il giudizio di legittimità, che a pagare le imposte sul reddito complessivo dell’associazione in partecipazione è il solo titolare dell’attività, non i contribuenti che gli sono associati, nonostante la loro partecipazione a guadagni e spese.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Paga solo il titolare – Alberici

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