Per il sequestro occorre una sproporzione tra beni a disposizione e fonti di reddito

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Per la Cassazione – sentenza n. 5452 depositata l'11 febbraio 2010 – per verificare la sussistenza del periculum in mora ai fini dell'applicazione del sequestro per equivalente, funzionale alla confisca ai sensi articolo 12-sexies commi 2 e 2-ter Legge n. 356/1992, occorre operare una valutazione attraverso cui dimostrare l'esistenza di una “evidente sproporzione tra i beni di cui si ha la disponibilità e le fonti di reddito”. In particolare, ai fini della valutazione di detta sproporzione occorre fare riferimento al reddito o all'attività economica esistenti al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti e non al momento della applicazione della misura sui beni presenti nel patrimonio del soggetto.

I giudici di legittimità, sulla base di tale assunto, hanno annullato, con rinvio, il sequestro disposto nei confronti di quote societarie, immobili e automobili di una coppia di coniugi, sospettati di essere coinvolti in affari illeciti. La donna, in particolare, nel corso dei giudizi di merito, era riuscita a dimostrare che le quote societarie erano state acquisite in epoca assai risalente, attraverso fonti di reddito di carattere familiare.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 29 – Il sequestro solo se è proporzionato
  • ItaliaOggi, p. 22 – Confisca più difficile per gli imprenditori - Alberici

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