Più garanzie agli indagati

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 20 marzo 2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 384, secondo comma del codice penale nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità anche per le false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato collegato a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono; la questione era stata sollevata dal Tribunale di Biella nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolta, per favoreggiamento, una persona rea di aver aiutato, fornendo false o reticenti informazioni, uno spacciatore. La Consulta, in particolare, ha rilevato un'incongruenza nel sistema delineato dall'art. 384 c.p. che esclude la punibilità solo per i casi previsti dagli articoli 371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), 372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), nulla prevedendo con riferimento alle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria. Stante la sostanziale omogeneità del bene protetto, risulta del tutto irragionevole il diverso regime giuridico applicato.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Favoreggiamento limitato – Cerisano

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