Polizza PIR Compliant con strumenti finanziari derivati

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Polizza PIR Compliant con strumenti finanziari derivati

Anche in una polizza PIR Compliant, collegata esclusivamente a fondi interni “PIR Compliant” dell’impresa di assicurazione, sarà possibile includere gli strumenti finanziari derivati, nella misura in cui gli stessi presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR.

Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 233 del 15 luglio 2019, a fronte di un interpello sollevato da un’impresa di assicurazione  relativamente ai piani individuali a lungo termine.

Nello specifico, un’impresa di assicurazione del settore vita e previdenza complementare, che ha istituito un prodotto finanziario-assicurativo del tipo unit linked a vita intera che investe soltanto in fondi interni assicurativi Pir Compliant, chiede se sia concessa anche ai fondi interni collegati la possibilità di investire in derivati e se siano estendibili a tali operazioni i chiarimenti forniti con la circolare n. 3/E/2018.

La suddetta circolare ha specificato che, ai fini della disciplina Pir, l'investimento in strumenti finanziari derivati è consentito alla quota libera del 30% al solo fine di copertura.

Assicurazioni Pir Compliant, sì agli investimenti in strumenti finanziari derivati, ma con condizioni

L’Agenzia parte dall’analizzare la normativa di riferimento, ossia l’articolo 1 della Legge n. 232/2016, commi da 100 a 114, soffermandosi – in particolare – sui:

  • “vincoli di composizione”;
  • “limiti alla concentrazione” in strumenti finanziari;
  • divieto di investimento in strumenti finanziari emessi con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Alla luce delle considerazioni riportate, secondo l’Agenzia, non sembrano emergere dubbi circa la possibilità che, nell’ambito di una polizza unit linked collegata esclusivamente a quote di OICR PIR Compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle modalità normative richiamate.

Infatti, le condizione indicate dalla circolare 3/E/2018, analogamente alla ipotesi di polizze assicurative che investono in Oicr Pir compliant, valgono anche nel caso di una polizza Pir compliant collegata esclusivamente a fondi interni Pir compliant dell'impresa di assicurazione, nella misura in cui gli stessi presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli Oicr.

Resta fermo che anche il fondo interno Pir compliant dovrà rispettare sia i vincoli stabiliti dalle disposizioni in materia di assicurazione che quelli previsti dalla normativa dei Pir.

Pertanto, così conclude la risposta n. 233/2019: “tenuto conto di quanto chiarito nella circolare sopra citata, analogamente alla ipotesi di polizze assicurative che investono in OICR PIR Compliant, anche nella fattispecie in esame, relativa ad una polizza PIR Compliant collegata esclusivamente a fondi interni “PIR Compliant” dell’impresa di assicurazione, nella misura in cui gli stessi presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR, sarà possibile includere gli strumenti finanziari derivati nel rispetto dei criteri sopra illustrati con riferimento agli OICR PIR Compliant”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 maggio 2019 - Nuova disciplina dei Pir. Dal MiSE le regole attuative – Moscioni

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