Premi di risultato, detassazione limitata ai premi maturati dopo gli accordi integrativi

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Premi di risultato, detassazione limitata ai premi maturati dopo gli accordi integrativi

In presenza di accordi non conformi alla disposizione normativa sulla detassazione dei premi di risultato (art. 1, co. da 182 a 189, della L. n. 208/2015), è possibile applicare l’imposta sostitutiva al 10% solo sui premi maturati dopo gli accordi integrativi. A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, in risposta a un datore di lavoro che, nel mese di settembre 2016, aveva stipulato un accordo aziendale in cui si prevedeva l’erogazione di premi di risultato variabili nel triennio 2016-2018. Nel medesimo accordo si stabiliva, inoltre, che i premi di risultato venissero erogati solo agli operai, con un anticipo del 30% all’inizio dell’anno di riferimento e con il saldo (70%) nei primi mesi dell’anno successivo.

Detassazione premi di risultato, la norma

L'art. 1, co. da 182 a 189, della L. n. 208/2015 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali di importo non superiore a 3.000 euro. In particolare, è stata reintrodotta a regime, dal periodo d'imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.I. del 25 marzo 2016

Sul punto, l'art. 2 del decreto menzionato definisce i premi di risultato come "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". La detassazione, in particolare, è subordinata l'applicazione dell’agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Detassazione premi di risultato, deposito accordi

Gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del suddetto decreto potevano essere integrati, al fine di renderli pienamente conformi alle disposizioni di legge. In questi casi, l'accordo integrativo doveva essere depositato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità.

Detassazione premi di risultato, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in concreto, pur essendo stato sottoscritto l’accordo dopo il 1° gennaio 2016 e con la previsione di un criterio multiplo di valorizzazione delle performance, non risultava perfettamente allineata alle nuove regole. Ciò aveva indotto l’impresa a stipulare, agli inizi di luglio 2018, un nuovo accordo con cui erano stati introdotti degli indicatori utili ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di incrementalità.

Il dubbio che la società ha voluto dissipare riguarda solo il periodo di imposta 2018. In particolare, l’azienda ha chiesto se il premio di risultato relativo a tale periodo - con esclusivo riferimento alla sola quota corrisposta a conguaglio nel 2019, pari al 70% del premio totale, potesse essere detassato.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la necessità che l’erogazione delle somme detassate avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa o le Rsu.

Dunque, considerato che la funzione incentivante si può ritenere assolta se sia la maturazione che l’erogazione del premio si realizzino successivamente alla stipula del contratto, l’Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei premi di risultato vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo.

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