Premio INAIL, nuovi limiti dal 1° luglio 2020

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Premio INAIL, nuovi limiti dal 1° luglio 2020

Con la circolare n. 47 del 28 dicembre 2020, l’INAIL ha fornito la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° luglio 2020, per il calcolo dei premi assicurativi. Sul punto, il D.M. (Lavoro) n. 91 del 3 agosto 2020 ha rivalutato dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria e navigazione, con decorrenza 1° luglio 2020, e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 16.636,20 euro e di 30.895,80 euro.

Sulla base di tali importi, l’Istituto assicuratore ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Premio INAIL, la retribuzione convenzionale

Di seguito, si fornisce la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile, con decorrenza 1° luglio 2020, per ciascuna categoria di lavoratore, per il calcolo del premio INAIL:

  • lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: giornaliera 55,45 euro e mensile 1.386,35 euro;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.: giornaliera 55,45 euro e mensile 1.392,04 euro;
  • lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla L. n. 845/1994: giornaliera 103,36 euro e mensile 1.240,32 euro;
  • lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time: oraria 12,87 euro;
  • retribuzione di ragguaglio: giornaliera 55,45 euro e mensile 1.386,35 euro;
  • compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati: mensile minimo 1.386,35 euro e mensile massimo 2.574,65 euro;
  • retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti: mensile minimo 16.636,20 euro e mensile massimo 30.895,80 euro.

Premio INAIL, alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado

Dal 1° luglio 2020 la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,66 euro quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a 2,65 euro.

Pertanto, in ordine al periodo “gennaio–ottobre 2020”, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di 2,65 euro già richiesto.

Premio INAIL, allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

In particolare, per l’anno formativo 2020/2021:

  • la retribuzione minima giornaliera è pari a 55,45 euro;
  • il premio speciale unitario annuale è pari a 59,89 euro.
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