Prende il via la richiesta di durc nei crediti verso la P.a.

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E’ del 13 febbraio 2014 la nota Inail protocollo n. 1123/2014. Ha per tema il Durc in presenza di certificazione del credito.

Partono, dunque, le richieste del Documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese creditrici nei confronti delle P.a.

Nella nota, l’Inail descrive il flusso operativo tra l’impresa/ditta titolare dei credi ed Inps, Inail e Cassa edile, durante la richiesta di emissione. In estrema sintesi, le imprese interessate dovranno registrarsi sul sistema Pcc ed effettuare la «Richiesta di rilascio del Durc» nella piattaforma, attendendo, dietro verifica, che gli istituti citati quantifichino l’ammontare dei debiti.

In ipotesi di debiti contributivi verso i tre enti previdenziali, ove la somma dei crediti certificati sia almeno pari all’importo dell’irregolarità contributiva, la verifica avrà esito positivo. Quando, viceversa, il credito residuo disponibile sulle certificazioni della richiesta di emissione DURC é inferiore all’importo della verifica sulla capienza dei crediti, questa avrà esito negativo.

Avviso dell’Istituto è che ai fini del Documento unico di regolarità contributiva - ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012 - sono considerate utili le sole certificazioni dei crediti rilasciate (ex art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni) da: amministrazioni statali; enti pubblici nazionali; Regioni; enti locali; enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
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