Prestiti a più regimi nella thin capitalization

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di giustizia Ue – causa C-524/04 – innova precedenti orientamenti a sua firma, stabilendo il principio di diritto a norma del quale le regole fiscali nazionali in tema di “thin cap” possono applicarsi anche ai soli prestiti transfrontalieri, senza che da ciò risulti un’ingiustificata violazione della libertà di stabilimento, se non quando il prestito infragruppo rappresenta obiettivamente una costruzione elusiva. La fattispecie sottoposta alla Corte europea è stata da essa esaminata alla luce della sola libertà di stabilimento, escludendo quindi che, in presenza di un rapporto di controllo, si configuri esercizio della libertà di circolazione dei capitali.

Il governo inglese attore del procedimento riteneva che le regole in materia di thin cap rappresentassero una forma di “ripartizione della competenza in materia fiscale” conforme ai principi internazionali, cosicché il maggior onere fiscale in capo al mutuatario sarebbe stato compensato dalla corrispondente riduzione delle imposte dovute dal mutuante nello Stato di residenza (operando la clausola dei correlative adjustments, derivante da convenzioni bilaterali stipulate dal Regno Unito). Di contro, ha ritenuto che le norme controverse non rappresentassero che una “scelta unilaterale del legislatore britannico”, evidenziando come le convenzioni fiscali non comportino automaticamente la “neutralizzazione” della doppia imposizione economica prodotta da rettifiche unilaterali.

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