Processi previdenziali INPS pendenti in 1° grado al 31.12.2010 con valore non superiore a 500 euro

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L’INPS, con messaggio n. 7383 dell’1 ottobre 2014, ha ricordato che con messaggio n. 14490/2011 sono state illustrate le novità legislative introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, con particolare riferimento all’art. 38, comma 1, lettera a), che dispone quanto segue:

"I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile".

La disposizione - che ha finalità deflattiva del contenzioso, con particolare riferimento al settore agricolo - riveste notevole rilievo per l’Istituto ed è stata oggetto di giudizio di legittimità costituzionale che si è concluso con l’ordinanza n. 158 del 21 maggio 2014 - 4 giugno 2014, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

Quindi, il messaggio chiarisce che il citato art. 38, comma 1, lettera a), del D.L. n. 98/2011, come convertito dalla Legge n. 111/2011, conserva la sua efficacia, per cui le Strutture territoriali sono invitate ad eseguire tempestivamente i decreti di estinzione emessi dai giudici di primo grado ai sensi della disposizione in questione.
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