Processo tributario e documenti tardivi

Pubblicato il



Le notizie e i dati non esibiti in risposta ai questionari o agli inviti dell'ufficio finanziario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

E' questa la preclusione istruttoria sancita dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600/73.

Inammissibilità dei documenti, al Fisco la dimostrazione di averli già richiesti

In ogni caso, spetta all'amministrazione finanziaria che, in giudizio, eccepisca l'inammissibilità dell'acquisizione dei documenti presentati dal contribuente non in sede amministrativa, ma in sede contenziosa, fornire elementi certi per escludere che detta documentazione non sia già stata prodotta in precedenza o comunque nota all'amministrazione.

Quest'ultimo assunto è stato puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8299 del 9 aprile 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Spazio ai documenti tardivi - Ambrosi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito