Procura speciale inesistente, l’avvocato paga le spese

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Procura speciale inesistente, l’avvocato paga le spese

Cassazione: spetta al difensore pagare le spese del giudizio nei casi di ricorso con procura alle liti inesistente, in quanto non posta a margine o in calce all'atto.

Procura speciale alle liti nei giudizi di cassazione

Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Detta procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, e ciò in considerazione del tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Ne consegue che se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Impugnazione senza procura: il difensore è l'unico soccombente

In caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte.

La stessa, infatti, resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Una volta accertato che manca la procura speciale, quindi, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito.

E’ quanto indicato dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 14474 del 28 maggio 2019, pronunciata rispetto ad una procura rilasciata a margine dell'atto di appello per la rappresentanza “in ogni stato e grado”.

Procura che, ai fini del ricorso in cassazione, è stata ritenuta inesistente, con conseguente condanna a carico dell’avvocato medesimo delle spese del giudizio di legittimità.

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