Progetti utili alla collettività: tutela Inail
Pubblicato il 28 febbraio 2025
In questo articolo:
- Quadro normativo
- Chi sono i soggetti assicurati nei PUC?
- Premio speciale unitario
- Prestazioni
- Cosa devono fare i Comuni e le pubbliche amministrazioni
- Denunce di infortunio e malattia professionale
- Gestione amministrativa e adempimenti obbligatori
- Rimborso dell’onere assicurativo a carico dello Stato
- Adempimenti obbligatori, in sintesi
Condividi l'articolo:
Importanti chiarimenti e istruzioni operative sulla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) arrivano dalla circolare Inail n. 19 del 27 febbraio 2025.
Questi progetti, promossi dai Comuni e dalle pubbliche amministrazioni, coinvolgono i beneficiari dell’assegno di inclusione (AdI) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) in attività di utilità pubblica.
Data la crescente rilevanza dei PUC nel contesto delle politiche di inclusione sociale e lavorativa, la copertura Inail assume un ruolo fondamentale nel tutelare i partecipanti da eventuali infortuni sul lavoro e malattie professionali.
La normativa assicura infatti che i soggetti coinvolti nei progetti usufruiscano delle stesse garanzie previste per i lavoratori subordinati, pur trattandosi di attività non retribuite ma con finalità formative e di inserimento sociale.
La circolare si inserisce peraltro in un quadro normativo articolato che coinvolge numerosi decreti e disposizioni legislative, con l’obiettivo di regolamentare in modo chiaro l’ambito assicurativo per questi lavoratori.
Quadro normativo
Ecco i principali riferimenti normativi che regolano la materia.
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che stabilisce il principio della copertura assicurativa Inail per tutti i soggetti esposti a rischio lavorativo. La normativa è stata più volte aggiornata per includere nuove categorie di lavoratori e migliorare la tutela assicurativa. Nel caso specifico dei PUC, il D.M. 24 aprile 2024, n. 68 ha sancito l’obbligo di iscrizione all’Inail per i partecipanti, equiparandoli ai lavoratori subordinati dal punto di vista della protezione contro gli infortuni e le malattie professionali.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che disciplina le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, all’articolo 3, comma 12-bis, viene prevista l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza anche ai partecipanti ai PUC. Ciò implica che i soggetti coinvolti nei Progetti Utili alla Collettività devono operare in ambienti conformi agli standard di sicurezza, con adeguata formazione e attrezzature necessarie per ridurre il rischio di infortuni.
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, noto come Decreto Lavoro, che ha introdotto l’assegno di Inclusione dal 1° gennaio 2024 e il supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre 2023 per facilitare il reinserimento lavorativo. Entrambi i programmi prevedono, tra le varie attività obbligatorie per i beneficiari, la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività gestiti dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche convenzionate. Il decreto stabilisce che i partecipanti ai PUC debbano essere coperti da assicurazione Inail, consolidando quindi l'obbligo di protezione per questi soggetti nonostante la natura non lavorativa della loro attività.
- D.M. 15 dicembre 2023, n. 156 che ha fornito indicazioni operative dettagliate sulla gestione dei PUC.
- D.M. 24 aprile 2024, n. 68 – Determinazione del premio speciale unitario fissato per il 2024 a 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata, con l’aggiunta dell’addizionale Anmil dell’1%.
Chi sono i soggetti assicurati nei PUC?
I PUC sono destinati dunque principalmente ai beneficiari di misure di sostegno economico e di inclusione lavorativa, come l’ assegno di inclusione (AdI) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Secondo la normativa vigente, i beneficiari dell’AdI sono infatti obbligati a partecipare ai PUC come parte del proprio percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Anche i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro possono partecipare ai PUC, ma senza un obbligo specifico; tuttavia, dato che i PUC rientrano tra le misure di attivazione al lavoro, la loro partecipazione può costituire un requisito utile per il mantenimento del beneficio economico.
Esclusioni e condizioni particolari: disabilità, over 60 e vittime di violenza
Non tutti i beneficiari dell’assegno di inclusione sono però obbligati a partecipare ai PUC: alcune categorie sono infatti esonerate, ma possono aderire volontariamente.
- Persone con disabilità: i beneficiari dell’AdI con una disabilità certificata non sono tenuti a partecipare ai PUC, ma possono comunque aderire volontariamente se ritenuto utile per il loro percorso di inclusione.
- Over 60: i soggetti di età pari o superiore a 60 anni non sono obbligati a prendere parte ai PUC. Tuttavia, anche in questo caso, la partecipazione è possibile su base volontaria.
- Vittime di violenza di genere: le persone inserite in percorsi di protezione per violenza di genere non sono obbligate a partecipare ai PUC, ma possono scegliere di aderire se lo ritengono utile per il loro percorso di autonomia e reinserimento sociale.
Partecipanti volontari e altri soggetti coinvolti nei PUC
Oltre ai beneficiari dell’AdI e del SFL, ci sono altre categorie di soggetti che possono partecipare ai PUC su base volontaria.
- Soggetti in condizioni di povertà non beneficiari di AdI o SFL: il D.M. 15 dicembre 2023, n. 156 consente l’accesso ai PUC anche a persone in difficoltà economica, individuate con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Disoccupati che vogliono partecipare ai PUC per acquisire esperienza: in alcuni casi, i Comuni possono consentire a soggetti non percettori di sostegni economici di aderire ai PUC per favorire la loro formazione e inserimento lavorativo.
- Volontari appartenenti ad associazioni convenzionate con i Comuni: possono partecipare ai PUC se l'attività rientra in progetti di collaborazione tra enti pubblici e privati.
L’ammissione di questi soggetti consente di ampliare il bacino di partecipanti ai PUC, trasformandoli in una vera e propria opportunità di formazione e inserimento sociale per molte persone.
Premio speciale unitario
Quanto
Per l'anno 2024, il premio speciale unitario per l’assicurazione Inail dei partecipanti ai PUC è fissato a 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A questa cifra si aggiunge l’addizionale Anmil dell’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Come
Il premio è determinato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale: per l’anno 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera minima è fissata in 46,87 euro.
La scelta di utilizzare un premio unitario invece di una contribuzione proporzionata alla retribuzione effettiva è giustificata dalla natura non retribuita dei PUC, che sono attività di utilità pubblica e non configurano un rapporto di lavoro subordinato.
Aggiornamento annuale del premio speciale
Il valore del premio speciale unitario non è fisso, ma viene aggiornato annualmente in base alla rivalutazione della retribuzione minima stabilita per la contribuzione previdenziale e assistenziale.
Ciò significa che se nel 2025 la retribuzione convenzionale giornaliera subirà un incremento, anche il premio Inail per i partecipanti ai PUC verrà automaticamente adeguato in proporzione.
Prestazioni
Indennità per inabilità temporanea
Se un partecipante ai PUC subisce un infortunio o contrae una malattia professionale che lo rende temporaneamente incapace di svolgere l’attività prevista nel progetto, ha diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, prestazione che l’Inail riconosce per tutto il periodo in cui l’individuo risulta inabile al lavoro e deve rimanere sotto cure mediche.
L’indennità è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera che per il 2024 è fissata, come sopra accennato, in 46,87 euro.
Prestazioni per danno permanente
Qualora l’infortunio o la malattia professionale provochi invece un danno permanente, il partecipante ai PUC ha diritto a un risarcimento in capitale o in rendita, in base alla gravità della menomazione.
- Se l’invalidità è compresa tra il 6% e il 15%, l’Inail eroga un indennizzo in capitale.
- Se il danno supera il 16%, il soggetto ha diritto a una rendita vitalizia, che gli garantisce un sostegno economico continuativo.
Copertura delle cure sanitarie e riabilitative
L’Inail fornisce ai partecipanti ai PUC anche l’accesso ad un’ampia gamma di cure mediche e riabilitative.
- Trattamenti medici e ospedalieri per il recupero da infortuni e malattie.
- Riabilitazione funzionale per il ripristino delle capacità motorie.
- Protesi e ausili ortopedici, in caso di danni permanenti.
Infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è riconosciuto solo se si verificano determinate condizioni:
- Il percorso deve essere diretto e abituale, senza deviazioni ingiustificate.
- Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere considerato idoneo: se il partecipante usa il trasporto pubblico disponibile, è automaticamente coperto. Se utilizza un mezzo proprio, l’infortunio è riconosciuto solo se il mezzo era necessario (ad esempio, in assenza di trasporto pubblico adeguato).
- L’incidente deve essere involontario: la copertura non si applica se l’infortunio è dovuto a negligenza o comportamento imprudente del partecipante.
Cosa devono fare i Comuni e le pubbliche amministrazioni
Nel contesto dei PUC, i Comuni o le altre Amministrazioni Pubbliche titolari del progetto sono equiparati ai datori di lavoro, per cui hanno la responsabilità di attivare la copertura assicurativa Inail, gestire le eventuali denunce di infortunio e garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
I Comuni devono dunque:
- assicurare i partecipanti ai PUC con l’Inail prima dell’inizio delle attività;
- garantire condizioni di sicurezza idonee, in conformità con il D.Lgs. 81/2008;
- gestire le procedure di denuncia degli infortuni e collaborare con l’Inail per la gestione dei sinistri.
Attivazione e gestione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa per i partecipanti ai PUC viene attivata attraverso la piattaforma GePI, utilizzata per la gestione amministrativa dei patti per l’inclusione sociale.
GePI è interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e consente ai Comuni di:
- registrare i partecipanti e trasmettere all’INAIL i dati necessari;
- comunicare eventuali variazioni nella partecipazione ai PUC;
- gestire la rendicontazione delle giornate di attività per il calcolo dei premi assicurativi.
Denunce di infortunio e malattia professionale
Se un partecipante ai PUC subisce un infortunio o contrae una malattia professionale, il Comune o l’Amministrazione titolare del progetto ha l’obbligo di presentare denuncia all’Inail, rispettando precise tempistiche e modalità.
Termini e modalità di presentazione
- Entro 48 ore, in caso di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni.
- Entro 24 ore, se l’infortunio ha esiti mortali.
Le denunce devono includere:
- il certificato medico rilasciato dal medico curante;
- una descrizione dettagliata dell’infortunio, incluse data, ora e circostanze;
- l’identificativo del partecipante e il registro delle presenze.
NOTA BENE: se l’infortunio ha una prognosi superiore ai 30 giorni, il Comune ha l’obbligo di comunicare l’evento alle autorità di pubblica sicurezza.
Gestione amministrativa e adempimenti obbligatori
Registrazione delle presenze e trasmissione dati all’INAIL
Uno degli adempimenti principali riguarda la registrazione delle presenze dei partecipanti ai PUC.
Ogni Comune o amministrazione pubblica titolare del progetto deve infatti predisporre un registro obbligatorio, che può essere cartaceo o elettronico, in cui documentare:
- le giornate di attività effettivamente svolte da ciascun partecipante;
- l’orario di inizio e di fine attività;
- le eventuali assenze e i motivi correlati.
Questo registro è essenziale non solo per monitorare l’effettiva partecipazione ai PUC, ma anche per assicurare una corretta rendicontazione ai fini assicurativi: l’Inail utilizza infatti questi dati per determinare il numero di giornate coperte dalla polizza assicurativa obbligatoria e per calcolare l’onere complessivo sostenuto.
Comunicazione trimestrale delle giornate di effettiva attività
Oltre alla tenuta del registro, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nei PUC hanno l’obbligo di comunicare trimestralmente all’Istituto il numero delle giornate di attività effettivamente svolte dai partecipanti.
Questa comunicazione deve avvenire entro il giorno 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre e deve includere:
- il numero totale delle giornate lavorate dai partecipanti;
- I dati anagrafici dei soggetti coinvolti;
- la conferma della corretta registrazione delle presenze nel registro cartaceo o elettronico.
Rimborso dell’onere assicurativo a carico dello Stato
L’assicurazione Inail per i partecipanti ai PUC è finanziata dallo Stato, quindi i costi sostenuti devono essere rimborsati all’Inail tramite un’apposita procedura di richiesta di rimborso.
Per garantire la sostenibilità economica della copertura assicurativa, l’Inail effettua una richiesta di rimborso al ministero del lavoro entro il terzo mese successivo al termine del trimestre di riferimento, e si basa sui dati trasmessi dai Comuni attraverso la piattaforma GePI.
- I Comuni trasmettono all’Inail il numero di giornate effettivamente svolte dai partecipanti ai PUC nel trimestre di riferimento.
- L’Inail verifica la congruenza dei dati ricevuti, confrontandoli con il registro delle presenze e con le informazioni trasmesse attraverso GePI.
- L’Inail determina l’onere complessivo per il trimestre sulla base del premio speciale unitario giornaliero stabilito dal D.M. 24 aprile 2024, n. 68 (1,04 euro per giornata lavorativa, più l’addizionale ANMIL dell’1%).
- L’Inail invia la richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro, specificando l’importo totale da rimborsare per il trimestre appena concluso.
- Il ministero del lavoro eroga il rimborso all’Istituto, permettendo all’Istituto di coprire i costi dell’assicurazione senza oneri diretti a carico dei Comuni o dei partecipanti ai PUC.
Adempimenti obbligatori, in sintesi
Cosa |
Come |
Quando |
---|---|---|
Registrazione delle presenze |
I Comuni devono mantenere un registro cartaceo o elettronico con le giornate di attività svolte dai partecipanti ai PUC. |
Aggiornamento giornaliero |
Comunicazione trimestrale all'Inail |
Entro il 30 del mese successivo a ogni trimestre, i Comuni devono comunicare all'Inail il numero delle giornate effettivamente lavorate. |
Ogni trimestre, entro il giorno 30 del mese successivo |
Trasmissione dati tramite GePI |
I dati relativi alle presenze e alle attività dei partecipanti vengono trasmessi all’Inail tramite la piattaforma GePI. |
Ogni trimestre, in concomitanza con la comunicazione all'Inail |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: