Proroga della CIGS per piani riorganizzativi e di risanamento complessi

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Proroga della CIGS per piani riorganizzativi e di risanamento complessi

Con il messaggio del 30 aprile 2018, n. 1825, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga della CIGS in caso di processi riorganizzativi o piani di risanamento complessi, prevista ai sensi dell’art. 22 bis del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205).

Tale messaggio giunge a seguito dei chiarimenti in precedenza forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare del 7 febbraio 2018, n. 2, in merito all’iter procedurale per l’autorizzazione della proroga, prevista limitatamente agli anni 2018 - 2019.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Ancor prima di esaminare le casistiche di proroga della CIGS, è bene riepilogare l’istituto, riformato nel 2015 col decreto sopra menzionato.

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o di consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o, infine, qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà (tale trattamento corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

Si ricorda che possono beneficiare della CIGS:

  • i lavoratori subordinati;

  • gli apprendisti, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale.

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale;

  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);

  • contratti di solidarietà.

Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

 

NB! I lavoratori potenzialmente beneficiari devono possedere almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Restano esclusi dal trattamento i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

 

Proroga della CIGS

Come anticipato, la legge di bilancio per il 2018 ha stabilito, per gli anni 2018 e 2019, una deroga ai limiti massimi di durata della CIGS in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative, fissando un tetto di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare, si fa innanzitutto presente che la deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

In più, la deroga in questione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

• stipulazione, in sede governativa, di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate;

• presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate.

In aggiunta a quanto sopra, come specificato nel messaggio, la deroga può essere ottenuta al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • il programma di riorganizzazione aziendale comprende investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);

  • il medesimo programma contiene piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);

  • il piano di risanamento presenta interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs 148/2015.

 

NB! Per le prime due ipotesi, la proroga può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi; per la terza si ammette un limite massimo di 6 mesi.

 

Istruzioni di accesso alla proroga

L’INPS, nel fornire indicazioni su come richiedere la proroga, specifica in primo luogo che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito l'apposito codice evento “172 - proroga per crisi o riorganizzazione complessa - art. 22 bis-”.

Ulteriormente, specifica l’Istituto che, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, come di seguito illustrati.

Innanzitutto, per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto, la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al sopra richiamato nuovo codice evento “172”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Invece, relativamente alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS, i datori di lavoro opereranno come segue.

Successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L047” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2018 art. 22-bis”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E607”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

 

NB! I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

 

Istruzioni contabili utili alla richiesta di proroga

Nel messaggio in esame, l’INPS chiarisce che ai fini della rilevazione contabile della CIGS, con riferimento al nuovo codice evento “172” nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, si istituiscono i seguenti conti.

 

GAU30215: per rilevare l’onere relativo alla proroga delle prestazioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 22 bis del D.lgs 148/2015 - anni precedenti.

GAU30285: per rilevare l’onere relativo alla proroga delle prestazioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, corrisposti direttamente ai beneficiari, per crisi o riorganizzazione complessa, secondo le disposizioni di cui all’art. 22 bis del D.lgs 148/2015 - anno in corso.

GAU24226: Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria – art. 22 bis del D.lgs 148/2015, er il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente.

A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso “1094”- Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione Assistenziale), mediante la procedura di “Recupero crediti per prestazioni”.

 

Oltre ai nuovi conti sopra illustrati, sempre in tema di contabilità, l’INPS detta per le aziende le seguenti istruzioni:

  • la contabilizzazione delle prestazioni in oggetto, disposte con la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità mediante il conto di interferenza GPA55170, così come il debito, legato ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, sarà rilevato al conto già esistente GPA10029;

  • le prestazioni non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate, sempre tramite la procedura automatizzata, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio “03074” - Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione Assistenziale);

  • le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura ”Recupero indebiti” (RI);

  • i crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno abbinate allo stesso codice di bilancio “1094”.

 

Meccanismo di finanziamento della CIGS

Il finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento.

Segnatamente, la procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito verso le aziende, con numero documento “0000000005”.

A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione.

 

GAU00184: per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all’art. 22 bis D.Lgs 148/2015.

GAU21124: per la rilevazione del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all’art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anni precedenti.

GAU21184: per la rilevazione del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all’art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anno in corso.

 

Ancora, con riferimento alle prestazioni da liquidare mediante esposizione in Uniemens del codice di conguaglio, si istituiscono i seguenti conti.

 

GAU30216: per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio- anni precedenti - art. 22 bis del D.lgs 148/2015.

GAU30286: per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio - anno in corso - art. 22 bis del D.lgs 148/2015.

 

Da ultimo, il contributo addizionale dovuto dalle imprese andrà contabilizzato ai seguenti conti di nuova istituzione.

 

GAU21125: per la rilevazione della contribuzione addizionale sulla proroga delle prestazioni Cigs Uniemens di cui all’art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anni precedenti.

GAU21185: per la contribuzione addizionale sulla proroga delle prestazioni Cigs Uniemens di cui all’art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anno in corso.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 2 del 7 febbraio 2018

INPS - Messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018

 

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