Rapina. Sì ad arresto in quasi flagranza di reato

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Rapina. Sì ad arresto in quasi flagranza di reato

La Cassazione ha confermato l’arresto disposto nei confronti dell’autore di una rapina, individuato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima e al ritrovamento, sulla via di fuga, della borsa della persona offesa.

L’arrestato aveva impugnato il provvedimento di convalida dell’arresto, proponendo direttamente ricorso per cassazione e contestando il fatto che si versasse in una situazione di flagranza di reato.

Il ricorrente, in proposito, aveva dedotto che l'arresto non era avvenuto né perché egli fosse stato colto nell'atto di commettere la rapina, né al termine di un inseguimento effettuato dalla Polizia giudiziaria o dalla persona offesa, né in quanto trovato in possesso di cose o tracce del reato commesso immediatamente prima.

Ad avviso della sua difesa, ossia, non sussistevano i presupposti per la convalida del provvedimento.

Quasi flagranza. Cose o tracce non devono coincidere col compendio del reato

Diverse le considerazioni a cui è giunta la Suprema corte con sentenza n. 37303 del 6 settembre 2019.

Secondo gli Ermellini, anche se l'illustrazione del fatto escludeva, nella specie, che il ricorrente fosse stato "colto nell'atto di commettere il reato", occorreva considerare che lo stesso, subito dopo il reato, era stato "sorpreso con cose o tracce” dalle quali appariva che egli avesse commesso il reato immediatamente prima.

E’ stato ricordato, in detto contesto, quanto già evidenziato dalla Corte di legittimità ed ossia che "in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima".

Ai fini dello stato di quasi flagranza, quindi, è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi indicativi del fatto, mentre “le cose o tracce” dalle quali desumere che l’indiziato abbia commesso il reato, oggetto di tale diretta percezione, non devono necessariamente coincidere con il compendio del reato medesimo.

Nella vicenda esaminata, la linea di ininterrotta e rapida continuità spazio- temporale, nella quale avevano trovato collocazione le "cose" costituite dalla borsa abbandonata sulla via di fuga e dal vestiario indossato, integravano un profilo di elevatissima probabilità che l’arrestato fosse l'autore del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso concreto della quasi-flagranza.

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