Recupero dei crediti professionali: esonero dalle spese di giustizia

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Recupero dei crediti professionali: esonero dalle spese di giustizia

C’è un disegno di legge in discussione al Senato salito poco agli onori delle cronache parlamentari e a cui vale invece la pena dare risalto.

Si tratta del disegno di legge n. 567 che vuole estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro.

Il disegno di legge n. 567, che ripropone un'iniziativa legislativa presentata nel corso della precedente legislatura, è stato assegnato il 28 marzo 2023 alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente ed è all’esame della stessa Commissione dal 18 luglio 2023.

Finalità del provvedimento

Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni del provvedimento, vale la pena soffermarsi sulle sue finalità. Ci aiuta in tal senso la relazione introduttiva degli stessi proponenti.

La crisi economica degli ultimi anni, si legge nella relazione, “ha impattato sulle professioni – oltre che per l'aumentare dei costi e degli oneri, anche fiscali, legati all'attività professionale – con una progressiva crescita degli insoluti, che colpiscono con sempre maggior incidenza i piccoli e medi professionisti”.

Ed ancora “…oggi i professionisti sono titolari di redditi spesso inferiori a quelli percepiti dai lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli più bassi della contrattazione collettiva”. In questa situazione di crisi, il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente va ad incidere gravemente sul reddito di molti professionisti, in particolare, di quelli rientranti nelle fasce reddituali più basse. Costoro, in molti casi, rinunziano al recupero del credito a causa dei costi processuali.

Ma occorre al riguardo considerare che:

1) il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente vale a dire di garantire la sopravvivenza del lavoratore;

2) il mancato pagamento del compenso professionale produce un danno all'erario in virtù del vigente principio di cassa (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

Si conclude pertanto che il “recupero del credito del professionista è interesse non solo del lavoratore, ma anche della collettività, e deve quindi essere sostenuto ed incentivato”.

Soluzione al vaglio della Commissione Giustizia

La strada che si propone di intraprendere per aiutare i professionisti (e le casse dello Stato) al recupero del credito derivante dal mancato pagamento del compenso professionale del professionista è di estendere professionale il regime fiscale agevolato (esenzioni dal pagamento delle spese processuali e riduzioni delle stesse) previsto per le controversie individuali di lavoro.

Cosa prevede il disegno di legge

Andiamo ora alle norme del disegno di legge n. 567, dal titolo “Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi”.

Il provvedimento consta di un solo articolo che modifica il TU spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e la legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro).

Contributo unificato di iscrizione a ruolo

Con riguardo al TU spese di giustizia si propone di modificare l'articolo 9, comma 1-bis e l'articolo 13, comma 3.

L'articolo 9 disciplina il contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario.

Per effetto del comma 1-bis, nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato non è dovuto se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del medesimo TU, vale a dire la soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Tale importo è, in base all’ultimo adeguamento (Decreto 10 maggio 2023), è pari a 12.838,01 euro. Pertanto sono esenti dal contributo unificato le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, quelle individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego per soglie di reddito al di sotto di 38.514,03 euro.

Il disegno di legge n. 567 modifica il citato comma 1-bis dell’articolo 9 del TU spese di giustizia estendendo l’esenzione dal contributo unificato, alle medesime condizioni, alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Modificato anche l'articolo 13, comma 3, del TU spese di giustizia. La disposizione prevede che il contributo unificato sia ridotto alla metà “per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis”.

Il legislatore propone l’estensione di tale regime agevolato alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.

Infine, si novella l’articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l’esonero, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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