Rendiconto finanziario Parte integrante del bilancio

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Rendiconto finanziario Parte integrante del bilancio

Il 25 luglio 2016, l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza di due attesi principi contabili; l'Oic 10 sul rendiconto finanziario e l'Oic 18 su ratei e risconti.

Le bozze dei principi contabili nazionali resteranno aperte alla pubblica consultazione fino al 15 settembre 2016.

OIC 10 Rendiconto finanziario

Il decreto legislativo 139/2015, di recepimento della direttiva 34/13, modificando l'articolo 2423, comma 1 del Codice civile prevede ora come parte integrante del bilancio di esercizio anche il rendiconto finanziario.

In base alle modifiche suddette, tale rendiconto diviene ora il terzo prospetto quantitativo del bilancio d’esercizio, ossia esso diviene parte integrante del bilancio al pari dello Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

La presenza del rendiconto finanziario è dunque fondamentale, in quanto migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Il rendiconto finanziario è, infatti, proprio il prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.

Così se in precedenza l'Oic 10 si limitava a raccomandare la redazione del rendiconto finanziario nell’ambito della Nota integrativa, a partire dai bilanci 2016 il rendiconto si aggiunge ai documenti che compongono il bilancio e non è più parte della Nota integrativa, ma diviene un documento indipendente avente autonoma rilevanza a fianco degli altri schemi di bilancio.

Specifica ulteriormente il principio contabile Oic 10 che l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario sussiste per le imprese che redigono il bilancio in forma completa; mentre ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter è previsto l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Altra novità è che l'obbligo del rendiconto finanziario vale dai bilanci 2016, ma con applicazione retroattiva. Pertanto, poiché l'articolo 2425-ter del Codice civile prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, comprese le operazioni con i soci, l’obbligo di redazione del rendiconto si estende al bilancio 2015.

OIC 18 Ratei e risconti

Novità anche per la bozza del principio contabile Oic 18 “Ratei e risconti”, a cui sono stati fatti alcuni ritocchi.

Si tratta di modifiche limitate che, nello specifico, riguardano inevitabilmente i cambiamenti apportati da alcune modifiche normative.

Per esempio, è stato eliminato il paragrafo relativo alla modalità di contabilizzazione del maxi-canone del leasing nel caso di riscatto anticipato del bene, perché già incluso nell’appendice A dell’Oic 12 dedicata alla locazione finanziaria. In tale appendice è specificato che nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite e si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene.

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