Retribuzione dovuta agli extraUE occupati anche se privi del permesso di soggiorno

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Retribuzione dovuta agli extraUE occupati anche se privi del permesso di soggiorno

Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:

  • ogni retribuzione arretrata calcolata in base ai CCNL riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate. Le retribuzioni non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS per altri rapporti di lavoro;
  • un importo pari alle imposte ed ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

Così è stato stabilito dal Decreto Interministeriale del 10 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, il quale ha, altresì, previsto che le suddette informazioni vadano comunicate al lavoratore straniero assunto illegalmente, il cui soggiorno è irregolare, grazie ad un modello che gli sarà consegnato dall'Ufficio o Ente che lo rintraccerà.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 aprile 2017 – Rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale – Schiavone

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