Verbali di disposizione: ricorso al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro

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Verbali di disposizione: ricorso al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro

Con la nota n. 378 del 16 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla corretta individuazione del soggetto competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i verbali di disposizione emessi dal personale ispettivo ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 520/1955.

L’articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 520/1955 riconosce agli ispettori del lavoro il potere di disposizione, attribuendo carattere esecutivo alle disposizioni impartite dagli stessi in materia di prevenzione infortuni. Subordinatamente all’approvazione del capo dell’ispettorato provinciale competente sono esecutive anche le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

Al comma 2, viene individuata la possibilità di impugnare tali provvedimenti in via amministrativa mediante ricorso al Ministro per il lavoro entro 15 giorni.

Ricorsi avverso i verbali di disposizione: disciplina e riforma

L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha reinterpretato il comma 2 dell’art. 10 alla luce delle innovazioni legislative apportate dal D.Lgs. n. 149/2015, che ha modificato il quadro organizzativo e funzionale dell’attività ispettiva.

Con il decreto legislativo in parola, le funzioni ispettive originariamente esercitate dal Ministero del Lavoro sono state trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). La riforma ha eliminato il rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori del lavoro, sostituendolo con una funzione di vigilanza e controllo da parte del Ministero nei confronti dell’INL.

Secondo l’Ufficio legislativo, l’originaria previsione di competenza del Ministro per il lavoro in materia di decisione dei ricorsi amministrativi era giustificata dalla sussistenza, all’epoca dell’emanazione del D.P.R. n. 520/1955, di un rapporto gerarchico tra il Ministero e il personale ispettivo. Tuttavia, con la creazione dell’INL, questo rapporto è stato superato, rendendo non coerente attribuire al Ministero una competenza decisoria in materia di annullamento di provvedimenti adottati da un ente autonomo.

Ricorsi avverso i verbali di disposizione: individuazione del soggetto competente

Sulla base delle considerazioni prima illustrate, l’Ufficio legislativo ritiene che il comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 debba considerarsi implicitamente abrogato. Tale conclusione si basa sul principio di incompatibilità tra la nuova struttura organizzativa e funzionale delineata dal D.Lgs. n. 149/2015 e il mantenimento di una competenza in capo al Ministero del Lavoro su atti emanati dall’INL.

Come sottolineato nella nota, sarebbe “distonico” riconoscere al Ministero del Lavoro un potere “latu sensu gerarchico” rispetto agli atti di un ente autonomo.

In virtù di questa abrogazione implicita, il soggetto competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i verbali di disposizione emessi ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 viene individuato nel Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Tale soluzione si allinea con quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, che disciplina il potere di disposizione del personale ispettivo e stabilisce la competenza del Direttore dell’Ispettorato territoriale per la decisione sui relativi ricorsi.

Adeguamento della modulistica e indicazioni operative

Alla luce di questi chiarimenti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 378 del 16 gennaio 2025, ha disposto l’adeguamento della modulistica utilizzata dal personale ispettivo.

Nei verbali di disposizione emanati ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, dovrà essere chiaramente indicata la possibilità di presentare ricorso amministrativo al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o dell’Area Metropolitana competente. 

 

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