Riesame delle domande indennità COVID-19

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Riesame delle domande indennità COVID-19

Con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3088, l’INPS fornisce le istruzioni per il riesame delle domande “indennità COVID-19", introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 30 aprile 2020, n. 10, e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendite a domicilio;
  • lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.

L’Istituto previdenziale, con il sopracitato messaggio, aggiorna la legenda delle reiezioni delle domande di indennità Covid-19 con gli esiti relativi ai controlli delle domande previste dalle circolari 29 maggio 2020, n. 66, 29 maggio 2020, n. 67 e 6 luglio 2020, n. 80.

L’INPS ha comunicato l’esito delle domande al lavoratore e al Patronato tramite visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”. Il rigetto delle domande di indennità di sostegno al reddito può essere contestato solo attraverso un ricorso giurisdizionale, in quanto non è ammesso il ricorso amministrativo avverso provvedimenti di rigetto. Al riguardo, si rammenta che la Struttura territoriale competente può sempre effettuare, su richiesta dell’interessato, un riesame amministrativo, nel caso sia evidente un errore o un disallineamento nelle banche dati.

Riesame amministrativo

Per il riesame amministrativo è previsto un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio 10 agosto 2020, n. 3088, (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva alla pubblicazione), trascorso il quale la domanda deve ritenersi definitivamente respinta nel caso in cui l’interessato non abbia prodotto documentazione utile. Tale documentazione può essere inviata:

  • tramite il link “Esiti”, nella sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, attraverso l’ apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;
  • inviando un e-mail alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Indirizzi amministrativi sui riesami

L’INPS, al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, riassume le principali istruzioni, suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa. In particolare, l’Istituto, fa riferimento:

  • Ai liberi professionisti, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 2, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per accedere al bonus di 1.000 euro relativo a maggio 2020, è richiesto di essere in possesso di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 e l’iscrizione alla Gestione separata INPS. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista deve necessariamente indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data. Si rammenta, inoltre, che l’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di apertura della prima partita IVA Pertanto, nel caso in cui al professionista venga rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 84, comma 3, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sono, altresì, richiesti seguenti requisiti: contratto di collaborazione coordinata e continuativa cessato alla data del 19 maggio 2020; iscrizione alla Gestione separata INPS. Ai fini di eventuali riesami, si dovrà verificare che il rapporto di collaborazione sia cessato in una data compresa tra il 24 febbraio 2020 e il 19 maggio 2020 incluso. Inoltre, la cessazione deve risultare nelle evidenze delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007. Sono esclusi: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome e le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare riconoscimento da parte del CONI, iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro) con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali;

Indirizzi procedurali

L’INPS, infine, fornisce sinteticamente le principali variazioni procedurali che consentono di gestire i riesami ed altre casistiche di blocco delle domande:

  • è stata implementata la funzionalità di variazione dello stato della domanda per consentire alle sedi territorialmente competenti di gestire la decorrenza delle domande;
  • è stato previsto il nuovo “motivo decadenza”, il quale consente alle sedi territorialmente competenti di sbloccare le domande in autonomia in sede di riesame, senza la necessità di un intervento da parte della direzione centrale;
  • viene introdotta la possibilità di riaprire una domanda respinta qualora sia già presente per lo stesso beneficiario una domanda di altra categoria erroneamente pagata. In tal caso, quest’ultima dovrà essere definita con data di decorrenza uguale alla data di decadenza con generazione di un recupero. La somma da recuperare dovrà essere compensata nella domanda riaperta.  
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