Riforma del processo penale Misure condivise o avversate

Pubblicato il



Riforma del processo penale Misure condivise o avversate

Il testo del disegno di legge contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, sul quale il Governo ha ottenuto il voto di fiducia presso l’aula del Senato il 15 marzo 2017, si appresta, ora, ad essere sottoposto all’esame della Camera.

Il provvedimento interviene con significative e rilevanti novità, alle quali, durante un iter iniziato nel 2015, hanno contribuito anche gli avvocati, attraverso un confronto costruttivo ed un fattivo contributo tecnico su diversi aspetti.

Altre misure, tuttavia, sono state apertamente criticate dall’Avvocatura ma il Governo, allo stato, sembra comunque deciso a procedere per giungere ad una celere e definitiva approvazione del testo.

Misure condivise

Estinzione del reato per condotte riparatorie

Tra le misure condivise e di maggiore interesse sul fronte sostanziale penale si segnala, in primo luogo, l’introduzione dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, relativamente ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione.

Si tratta della possibilità, per il giudice, di dichiarare estinto il reato in presenza di condotte riparatorie dell'imputato quali la riparazione, il risarcimento e l’eliminazione delle conseguenze del reato.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie potrà essere dichiarata, una volta sentite le parti e la persona offesa, qualora l'imputato abbia provveduto alla riparazione entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La misura – viene altresì sancito - potrà essere applicata anche ai processi in corso;  in questo caso, l’estinzione potrà essere dichiarata anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Deleghe al Governo su procedibilità, misure di sicurezza, casellario

Tra gli altri interventi, il disegno di legge delega il Governo a modificare il regime della procedibilità per alcuni reati di minor gravità.

In particolare, viene prevista la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, fatta eccezione per il delitto di violenza privata e per i reati contro il patrimonio.

Rimane salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. persona offesa incapace per età o per infermità;

2. particolari circostanze aggravanti;

3. nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.

Delegate, a seguire, anche la disciplina delle misure di sicurezza - con espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non previsti come reato dalla legge in vigore al tempo in cui furono commessi - e la revisione della disciplina del casellario giudiziale, da adeguare ai principi e criteri della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Elezione di domicilio

Sul fronte del processo penale, con particolare riferimento all’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, si segnala la previsione ai sensi della quale la stessa non avrà effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.

Questo, in conformità con i principi espressi dalla Corte EDU in materia di effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento e del processo.

Esercizio dell’azione penale

A seguire, con riferimento ai tempi per l’esercizio dell’azione penale, viene fissato un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari.

Precisamente, il pubblico ministero dovrà esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e, comunque, dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis del Codice di procedura penale.

La persona offesa, in detto contesto, avrà 20 giorni per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.

Previsto, altresì, che in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il giudice debba fissare, entro 3 mesi, la data dell'udienza in camera di consiglio.

Misure che non convincono i penalisti 

Oltre alle misure illustrate, apertamente condivise dagli addetti ai lavori, vi sono disposizioni che, come anticipato, sono tuttora espressamente avversate dall’avvocatura, in particolare dall’Unione delle Camere penali italiane.

Quest’ultima, appresa l’intenzione del Governo di chiedere la fiducia presso il Senato, ha immediatamente deliberato un’astensione dalle udienze, attualmente in corso, per protestare contro il metodo utilizzato, nonché un ulteriore sciopero, proclamato dal 10 al 14 aprile 2017, per tentare di scongiurare l’ipotesi che l’Esecutivo proceda con la scelta della fiducia anche presso l’altro ramo del Parlamento.

Processo a distanza

Viene criticata, in primis, l’applicazione del processo a distanza per come contenuta nel testo di riforma.

Nel disegno di legge, in proposito, la partecipazione a distanza diviene la regola nei casi in cui la persona si trovi in carcere per uno dei delitti di cui agli articoli 51, comma 3- bis, e 407, comma 2, lett. a) n. 4) del Codice di procedura penale e quando la persona è ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio.

Si prevede, altresì, che la presenza fisica in udienza possa essere, in ogni caso, prevista dal giudice con decreto motivato, ad eccezione dei detenuti soggetti alle misure di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario.

Fuori da queste ipotesi obbligatorie il giudice, con decreto motivato, può disporre la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si debba assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

La disciplina in oggetto, per i penalisti, allargherebbe a dismisura l’applicazione del “processo a distanza”, mortificando la dignità dell’imputato e violando fondamentali principi convenzionali e costituzionali, con compromissione dei diritti e delle garanzie degli imputati detenuti.

Sul punto, anche il Consiglio nazionale forense si è detto perplesso sulle previsioni contenute nel testo di riforma, in quanto si tratterebbe di una soluzione che non parrebbe compatibile con le dinamiche di una corretta dialettica dibattimentale. Da qui, l’auspicio della ripresa del confronto costruttivo tra Governo e avvocatura.

Prescrizione

Non condivisa risulta, poi, quella che viene definita dalle Camere penali come “un’indiscriminata sospensione dei termini di prescrizione”.

Anche la disciplina della prescrizione è, infatti, oggetto di revisione e tra le principali novità si segnala proprio l’introduzione di una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado.

In questi casi, si prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Successivamente alla sentenza di condanna in appello, il termine rimane sospeso sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Tra le altre novità si prevede, altresì, che i termini di prescrizione per alcuni reati commessi nei confronti di minori - quali maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale - decorrano dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza, nel qual caso il termine di prescrizione decorrerà dall’acquisizione della notizia di reato.

A modifica dell’articolo 160 del Codice penale, viene poi previsto che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del Pm determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L’interruzione della prescrizione – viene, poi, sancito - avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione della prescrizione solo limitatamente agli imputati nei cui riguardi si sta procedendo.

Aumenti minimi edittali

Continuando, si segnala che sono stati appellati come “irrazionali” dai penalisti anche alcuni aumenti delle pene edittali contenuti nella riforma, che, unitamente alla già citata sospensione dei termini di prescrizione, renderebbero interminabili i processi, con un danno per i singoli imputati, per le parti civili e per l’intera collettività.

Il testo di riforma prevede, in particolare, un inasprimento dei minimi edittali delle pene detentive e delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis) e rapina (articolo 628), con modifica, altresì, delle relative circostanze aggravanti, nonché un innalzamento delle pene detentive nella fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del Codice penale) che viene, quindi, punita con la reclusione da 6 a 12 anni.

Sempre per le Camere penali, inoltre, materie delicate e sensibili come la regolamentazione delle intercettazioni telefoniche, della tutela della privacy e della funzione difensiva, contenute nella stessa legge delega, “non possono essere sottratte al legittimo confronto democratico”.

Sul fronte delle intercettazioni, in particolare, il testo interviene con una delega al Governo per la riforma della relativa disciplina prevedendo, espressamente, disposizioni volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni, specialmente dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

Le ulteriori misure

Per finire si segnalano, sommariamente, gli ulteriori interventi contenuti nel disegno di legge.

L’elaborato contiene novità per quel che concerne la disciplina delle impugnazioni in generale e delle sentenze di non luogo a procedere, i requisiti della sentenza, i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione, la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero.

Introdotte, sempre sul fronte del processo penale, nuove disposizioni in materia di incapacità dell'imputato di partecipare al processo, con distinzione delle ipotesi di incapacità̀ reversibile o irreversibile, nonché una modifica in materia di riti speciali, con previsione di novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento.

Infine, il testo contiene una delega al Governo volta alla riforma dei giudizi di impugnazione nel processo penale nonché alla riforma dell’ordinamento penitenziario.

 

Quadro Normativo

Senato – Disegno di legge di riforma del Codice e del processo penale (approvato il 15 marzo 2017)

Art. 415-bis del Codice di procedura penale

Art. 51, comma 3- bis del Codice di procedura penale

Art. 407, comma 2, lett. a) n. 4) del Codice di procedura penale

Art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario

Art. 160 del Codice penale

Art. 624-bis) del Codice penale

Art. 628 del Codice penale

Art. 416-ter del Codice penale

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito