Rimborsi per rivalutazioni di partecipazioni e terreni, scade il termine per le richieste

Pubblicato il



E' il 14 maggio 2012 il termine ultimo per presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di partecipazioni o terreni, in caso di seconda rivalutazione con versamento integrale di quanto già versato nella prima.

Secondo quanto disposto nell'articolo 7, comma 2, lettera gg), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, e commentato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 24 ottobre 2011, è possibile presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011 qualora sia scaduto, all'entrata in vigore del decreto, il termine di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

Quanto disposto dal DL n. 70/2011 vale anche per i giudizi in corso e per i versamenti relativi alla prima rivalutazione eseguita facente riferimento alla legge n. 448/2001.

APPROFONDIMENTO
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito