Rito appalti. Impugnazione con atto di motivi aggiunti

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Rito appalti. Impugnazione con atto di motivi aggiunti

Sì all’ammissibilità dell’atto di motivi aggiunti in appello contro l’aggiudicazione intervenuta nelle more del giudizio iniziato con l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente con rito super accelerato.

Lo ha ammesso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 123 del 14 febbraio 2020.

Il Collegio amministrativo si è così pronunciato rispetto al comma 7 dell’art. 120 c.p.a., ratione temporis vigente, che, con riferimento al primo grado di giudizio, dispone “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” e ciò “ad eccezione dei casi di cui al comma 2 bis”.

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