Sì alle sanzioni Irap in caso di incertezza sulle norme tributarie sull’accertamento

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Il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative sussiste esclusivamente nel caso in cui l'obiettiva incertezza concerna le norme tributarie la cui violazione da parte del contribuente ha dato luogo alla emissione dell'avviso di accertamento (con irrogazione delle conseguenti sanzioni), configurandosi un errore giustificabile riguardo all'interpretazione della norma tributaria violata, e non nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'incertezza interpretativa attenga a norme procedimentali alla cui osservanza è tenuta l'amministrazione”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11096, depositata in data 19 maggio 2011.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Fisco, ha interpretato l'articolo 8 del Decreto legislativo n. 546/1992, che si configura come una norma fondamentale del processo tributario e che sancisce che le commissioni tributarie provinciali devono disapplicare le sanzioni previste dalle leggi tributarie sull’accertamento (sanzioni non penali) solo nel caso in cui vi è una violazione che riguarda il tributo e non il procedimento.

Di conseguenza, come nel caso oggetto dell’ordinanza - riguardante un contribuente che colpito da accertamento Iva e Irap, aveva richiesto l’annullamento dell’atto impositivo a causa di alcune incertezze emerse durante le verifiche fatte dalla polizia tributaria – la Cassazione ha ribadito che se le sanzioni imposte riguardano il tributo usato si possono disapplicare, ma se la disposizione è processuale e l’incertezza riguarda la forma delle norme tributarie sull’accertamento non vi può essere disapplicazione.
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