Sì all'udienza pubblica per l'applicazione di misure di prevenzione

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La Consulta – sentenza n. 93 del 12 marzo 2010 – ha dichiarato, alla luce del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, per come sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, e dell’articolo 2-ter della Legge 31 maggio 1965, n. 575, contenente disposizioni contro la mafia, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Prevenzione in udienza pubblica - Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 31 – Udienze preventive anche a porte aperte

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