Sanzioni ridotte per chi aderisce alla voluntary disclosure. Il provvedimento è in “Gazzetta”

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Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sulla cosiddetta “voluntary disclosure” è stato approvato ufficialmente e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 23/2014.

Il provvedimento disciplina la convenienza e le modalità di presentazione delle istanze da parte di tutti coloro che detengono illecitamente capitali e attività estere, che ora intendono regolarizzare volontariamente .

Per aderire alla voluntary disclosure, infatti, i contribuenti devono valutare, in primo luogo, la convenienza dell’operazione tenendo bene a mente le possibili conseguenze: tutte le attività detenute e per tutti gli anni accertabili saranno infatti tassate per intero, con la possibilità di incorrere anche in reati penali. Non è un condono.

I contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione dovranno inviare la richiesta di disclosure entro il 30 settembre 2015, avvalendosi dei moduli che saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Sarà loro onere documentare tutti gli investimenti esteri ai fini della loro tassazione. L’Agenzia, invece, provvederà ad emanare gli avvisi di accertamento per le eventuali maggiori imposte e le sanzioni dovute in caso di infedele dichiarazione, oltre agli atti di contestazione per le violazioni riguardanti il quadro RW.

Il vantaggio della discosure sta nelle sanzioni ridotte. Il contribuente infatti è tenuto a versare tutte le imposte e gli interessi, mentre le sanzioni risultanti da accertamento in un'unica soluzione potranno essere ridotte di un quarto per la semplice regolarizzazione e fino alla metà «se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano».

Importante da ricordare, sempre in merito alla nuova normativa sul monitoraggio fiscale e al recente decreto n. 4/2014 sulla voluntary disclosure, anche il chiarimento reso dalla Banca d’Italia circa il “titolare effettivo” degli investimenti detenuti all’estero.

Nel documento pubblicato il 29 gennaio 2014 sul proprio sito internet, Bankitalia interviene a proposito dell'applicazione del provvedimento del 3 aprile 2013 recante norme in materia di adeguata verifica della clientela, specificando ulteriormente la figura di “titolare effettivo”.

Si sottolinea ora che potranno essere individuati anche più di quattro i titolari effettivi ai fini antiriciclaggio, mentre finora poteva essere considerato titolare effettivo di un rapporto finanziario solo colui che deteneva il 25% più uno della proprietà. Dunque, adesso banche, intermediari e professionisti dovranno considerare titolare effettivo chi in ultima istanza, possieda o eserciti il controllo diretto o indiretto sul cliente.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 24 - Il controllo blocca il rientro - Tomassini
  • ItaliaOggi, p. 27 - Antiriciclaggio, verifiche ampie - Vedana

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