Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornati gli elenchi 2026

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Con il Provvedimento 12 maggio 2026, n. 22305, firmato dal Direttore generale delle Finanze, Giovanni Spalletta, e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, vengono sostituiti gli Allegati C e D al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015.

L’intervento si inserisce nel quadro dello standard globale CRS – Common Reporting Standard, il sistema elaborato in ambito OCSE per consentire lo scambio automatico, tra le amministrazioni fiscali, delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti fiscalmente residenti in altri Stati.

L’obiettivo è rafforzare la cooperazione internazionale e rendere più efficace il contrasto all’evasione fiscale transfrontaliera, attraverso un flusso strutturato di dati tra le giurisdizioni aderenti.

Il quadro normativo di riferimento

  • Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante disciplina gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni, sia nell’ambito dell’accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti, sia in relazione agli accordi stipulati con altri Stati esteri.
  • Mef decreto 28 dicembre 2015, che ha dato attuazione alla legge n. 95/2015 e alla direttiva 2014/107/UE, introducendo le regole operative per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, è l’articolo 4 del decreto del 2015 che consente la modifica degli allegati mediante provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La norma prevede inoltre che l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e quello delle giurisdizioni partecipanti siano pubblicati ogni anno, entro il 15 maggio, sui siti istituzionali del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.

Allegato C: 94 giurisdizioni oggetto di comunicazione

La prima modifica riguarda l’Allegato C, che individua le giurisdizioni oggetto di comunicazione. Si tratta dei Paesi e territori verso i quali devono essere trasmesse le informazioni relative ai conti finanziari, secondo le decorrenze indicate per ciascuna giurisdizione.

Il nuovo elenco comprende 94 giurisdizioni e specifica, per ognuna, due elementi essenziali:

  • l’anno del primo scambio di informazioni;
  • il primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione.

Tra le novità più rilevanti figurano Belize, Ruanda e Senegal, per i quali il primo scambio di informazioni è fissato al 2026, con riferimento al periodo d’imposta 2025.

L’aggiornamento conferma inoltre la presenza di numerosi partner già coinvolti da tempo nello scambio automatico. È il caso, ad esempio, di Austria, Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Altri Paesi sono entrati nel sistema più recentemente: tra questi, il provvedimento indica, ad esempio, la Georgia, con primo scambio nel 2024 per il periodo d’imposta 2023, e l’Armenia, con primo scambio nel 2025 per il periodo d’imposta 2024.

Allegato D: 120 giurisdizioni partecipanti

Il Provvedimento MEF/AE 12 maggio 2026, n. 22305 interviene anche sull’Allegato D, dedicato alle giurisdizioni partecipanti. In questo caso l’elenco individua i Paesi e territori che aderiscono allo standard di scambio automatico e che hanno assunto impegni nell’ambito del CRS.

Il nuovo Allegato D comprende 120 giurisdizioni. L’elenco è più ampio rispetto a quello delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, poiché include anche Stati e territori che partecipano al sistema internazionale di cooperazione, pur non coincidendo necessariamente con quelli verso cui sono previste comunicazioni secondo l’Allegato C.

Tra le giurisdizioni partecipanti figurano, oltre agli Stati europei e ai principali partner internazionali, anche territori e centri finanziari quali Anguilla, Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Macao, Nauru, Niue, Panama, Qatar, Singapore e Vanuatu.

Estensione territoriale di alcuni Stati

Il provvedimento contiene anche alcune precisazioni territoriali, utili per comprendere correttamente l’ambito di applicazione degli elenchi.

In particolare:

  • la Finlandia comprende anche le Isole Åland;
  • la Francia include Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin, Mayotte e Saint Barthélemy;
  • il Portogallo comprende Azzorre e Madera;
  • la Spagna include le Isole Canarie.

Pubblicazione e decorrenza degli elenchi aggiornati

Il documento prevede che il provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate, in linea con le disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi.

La pubblicazione del Provvedimento AE 12 maggio 2026, n. 22305 consente quindi di rendere operativi i nuovi elenchi entro la scadenza annuale del 15 maggio prevista dalla disciplina di riferimento.

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