Scambio informazioni Italia Usa, accordo pubblicato

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Scambio informazioni Italia Usa, accordo pubblicato

Il pacchetto attuativo delle disciplina Fatca ha acquisito un nuovo e importante passaggio: l'accordo tra le amministrazioni fiscali italiana e statunitense con il quale vengono sancite le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo (Iga) firmato il 10 gennaio 2014 dai due Paesi, sullo scambio automatico di informazioni tra Italia e Stati Uniti.

Accordo Agenzia Entrate e Irs

Il 18 febbraio 2016 l'Agenzia delle Entrate e l'Internal revenue service (Irs), l'agenzia fiscale americana, hanno siglato l'accordo che definisce le procedure tecniche necessarie alla trasmissione reciproca delle informazioni.

Il testo integrale dell'intesa sottoscritta a dicembre 2015 è disponibile online sul sito dell'Agenzia in lingua italiana e inglese (comunicato stampa del 18 febbraio 2016).

Già da mesi lo scambio dei dati finanziari tra le controparti dei due Paesi è attivo; con l'accordo del 18 febbraio, i termini tecnici e il quadro procedurale che regolano l'invio automatico e reciproco di informazioni diviene pubblico.

Le regole dello scambio automatico di informazioni

In concreto, con la pubblicazione dell'accordo sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico di informazioni secondo quanto stabilito nell'ambito dell'Iga.

Nello specifico è sancito che:

  • le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione (come banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie);
  • i dati viaggeranno tramite il canale Ides (International data exchange services);
  • ad ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione è rilasciato un numero identificativo globale (Giin);
  • l’Irs si impegna a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (Ffi list);
  • in caso di errori nei dati o problemi di trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche;
  • sono previste specifiche misure di protezione dei dati e una procedura ad hoc sia nel caso siano rilevati errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità.

Lo scambio automatico di informazioni tra Irs e le Entrate si concretizza entro 9 mesi dalla fine dell'anno al quale le informazioni si riferiscono.

Links Anche in
  • Edotto.com – Edicola del 1 dicembre 2015 - Common Reporting Standard, presto il debutto del nuovo standard Ocse – Moscioni

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