Scissione societaria, sì ad azione revocatoria dei creditori

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Scissione societaria, sì ad azione revocatoria dei creditori

E’ possibile, per i creditori della società scissa che non si siano avvalsi dell’opposizione ex art. 2503 c.c., intentare un’azione revocatoria nei confronti dell'operazione straordinaria?

La risposta a questo interrogativo l’ha fornita la Corte di giustizia Ue, nel pronunciarsi in ordine ad una domanda pregiudiziale concernente l’interpretazione della direttiva 82/891/CEE, relativa alle scissioni delle società per azioni (cosiddetta “sesta direttiva”).

In particolare, le era stata demandata la corretta interpretazione degli articoli 12 e 19 di questa direttiva, nell’ambito di una controversia tra una Srl italiana, da un lato, e quattro soggetti privati, dall’altro.

La causa aveva ad oggetto la possibilità per questi ultimi, in quanto creditori di una società scissa parte del cui patrimonio è stata trasferita alla Srl, di esercitare un’azione revocatoria (o “pauliana) al fine di far dichiarare l’atto di scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società controparte.

Revocatoria possibile? Le domande sottoposte alla Corte UE

La Corte di Appello di Napoli, presso cui pendeva il giudizio, aveva deciso di sospenderlo e di chiedere ai giudici europei se i creditori della società scissa, con ragioni di credito anteriori alla scissione ma che non si fossero avvalsi del rimedio dell’opposizione ex articolo 2503 del codice civile (ossia dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell’articolo 12 della sesta direttiva), potessero ricorrere all’azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile dopo che la scissione fosse stata attuata.

Inoltre, si chiedeva se la nozione di nullità, contemplata dall’articolo 19 della citata sesta direttiva, si riferisse alle sole azioni incidenti sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l’inefficacia relativa o l’inopponibilità.

Azione pauliana a tutela dei creditori

E la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 30 gennaio 2020 rispetto alla causa C‑394/18, ha risposto a questi interrogativi, fornendo la corretta interpretazione degli articoli 12 e 19 sopra menzionati.

In particolare, ha precisato che l’articolo 12 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione”.

Rispetto all’articolo 19 ha invece chiarito che “esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori”.

In definitiva, è possibile, ai sensi delle norme europee, che i creditori della società scissa, dopo la realizzazione dell’operazione, promuovano un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace e inopponibile nei loro confronti.

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