Se la contestazione non è immediata è valida anche la firma dell'agente del comando

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Con la sentenza n. 26736 depositata lo scorso 18 dicembre, la Seconda sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere aveva ritenuto legittimo un verbale di accertamento di infrazione con il quale era stato sanzionato il conducente di un camion di proprietà di una Srl che non aveva rispettato il semaforo rosso.

La società aveva contestato la rilevazione in quanto la copia del verbale della multa depositata in giudizio dal Comune era diversa da quella che le era stata notificata: in particolare, il verbale era sottoscritto da un agente diverso da quello che aveva eseguito l'accertamento. Questa circostanza, tuttavia, è stata ritenuta come priva di valore dai giudici di legittimità i quali hanno ribadito che, quando non sia possibile la contestazione immediata, il verbale della multa può essere legittimamente sottoscritto da una persona appartenente al comando  diversa da quella che abbia concretamente proceduto all'accertamento. In ogni caso, ciò che rileva è che chi firmi sia abilitato a procedere a quel tipo di accertamento.
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