Secondo acconto imposte con rinvio per alcuni soggetti Irpef

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Secondo acconto imposte con rinvio per alcuni soggetti Irpef

Con l’approssimarsi del termine (30 novembre 2023) di versamento del secondo o unico acconto dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (Ivie e Ivafe) appare opportuno fornire un quadro di sintesi delle diverse casistiche tenuto conto delle novità applicabili a partire quest’anno.

Importante evidenziare che, per effetto del cd. Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2024 (D.L. n. 145/2023) è stata prevista per alcuni soggetti (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2022 non superiori a € 170.000) la possibilità di differire il termine di versamento al 16.1.2024 (unica soluzione) ovvero rateizzare il dovuto in 5 rate di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Misura delle rate di acconto

Punto di partenza della disanima in materia di acconti è, di certo, la misura delle rate. Per effetto dell’articolo 58 del D.L. n. 124/2019, infatti, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive, è pari:

  • al 50% dell’importo complessivamente dovuto, in caso di contribuenti esercenti attività d’impresa, arte e professione soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • al 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, per i contribuenti “non” tenuto all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

Si ricorda che se l'importo della prima rata non supera 103 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Sul piano soggettivo, in base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 93/E/2019, rientrano nel campo di applicazione della misura del 50% i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (ad oggi, pari a 5.164.569,00 euro).

Trattasi, in particolare, dei contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
  • applicano il regime fiscale degli ex minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Nella pratica, le uniche cause di esclusione dalla rimodulazione delle rate di acconto sono: a) la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività; b) in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir;
  • applicano la cedolare secca sul canone di locazione;
  • applicano l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • applicano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Una ulteriore casistica di cui tener conto concerne i soggetti che svolgono attività agricole. Nella risposta all’interpello n. 330/E/2019 è stato chiarito che l’ambito di applicazione degli Isa è circoscritto ai soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del Tuir. In particolare, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa e, conseguentemente, possono beneficiare delle nuove misure delle rate di acconto.

Diversamente, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e seguenti del Tuir e sono titolari di soli redditi agrari (da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi PF) non sono tenuti ad applicare la nuova misura delle rate di acconto in quanto gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Acconto imposte: regole ordinarie di calcolo

In generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (cd. metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno “in corso”, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta “presumibilmente” dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Questa scelta, tuttavia, va effettuata con particolare attenzione in quanto se, da un lato, può comportare una importante riduzione ovvero il mancato pagamento dell’acconto, dall’altro, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore al dovuto (in base alla misura prevista dal metodo storico) e alla successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata (cui è possibile porre rimedio mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).

 Si rammenta, in ogni caso, che:

  • per i diversi tributi è possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto, ad esempio, applicando il metodo storico per l’Ires e quello previsionale per l’Irap (o viceversa);
  • è possibile adottare i criteri di determinazione dell’acconto in modo “non uniforme”, ossia utilizzando il metodo storico per il versamento della prima rata e quello previsionale per la seconda;

NOTA BENE: Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di “ricalcolo” delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti 2023.

Acconto Irpef

Ai fini dell’acconto Irpef, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante da rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.  Devono pagare l'acconto IRPEF anche i soggetti che pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

Si rammenta, poi, che l'acconto Irpef dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata), calcolato sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo RN62 del modello Redditi PF 2023. Ciò anche nel caso si utilizzi il metodo previsionale per il versamento del dovuto. Pertanto, nel rigo RN62, gli importi riportati devono essere sempre riconducibili al "metodo storico", a prescindere da quanto effettivamente versato.  

Acconto cedolare secca

Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:

  • l'acconto 2023 è dovuto in misura pari al 100%;
  • occorre seguire le regole ordinariamente previste per l'Irpef.

L'acconto della cedolare secca dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata), in particolare, sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo LC2 del modello Redditi PF 2023. Analogamente all’Irpef, anche per la cedolare secca è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo “storico” o quello “previsionale”. Tuttavia, anche in questo caso, se il contribuente determina gli acconti da versare sulla base del metodo previsionale, gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare.

L’acconto per i contribuenti ex minimi e i passaggi di regime

Per quanto riguarda i soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. n.98/2011 l’acconto è parametrato all’imposta sostitutiva dovuta; in particolare, detti soggetti, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF il rigo LM42 (differenza) è valorizzato con un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Interessanti, poi, le problematiche connesse alla fuoriuscita dal regime nonché all’eventuale passaggio al regime forfettario ex Legge n.190/2014.

In merito al caso della “fuoriuscita” dal regime (per obbligo o scelta), non è prevista una specifica disciplina per la determinazione e versamento degli acconti. Così, se l’ex minimo fuoriesce nel corso del 2023 dal regime di favore (ad esempio per aver superato il limite di ricavi/compensi) non sarà dovuto alcun importo a titolo di acconto d’imposta. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto Irpef 2023 nel caso in cui si adotti il criterio previsionale di determinazione dell’acconto. In tal caso, infatti, laddove, nel 2023, vi fosse un reddito derivante dall’attività di impresa/lavoro autonomo agganciato al regime degli ex minimi, questo rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef 2022 sul quale calcolare la relativa imposta presunta. 

Nel caso, invece, del “passaggio” dal regime degli ex minimi (applicato fino al 2022) a quello dei contribuenti forfettari (dal 2023), se non si realizzano altri redditi oltre a quelli di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente non è tenuto al versamento di alcun acconto d’imposta in quanto manca una base storica di riferimento (ciò a prescindere dal fatto che il rigo LM42 sia valorizzato a fronte dell’adozione del regime degli ex minimi). In tale eventualità, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime degli ex minimi in quanto per il 2023 il contribuente non è più soggetto a tale regime di imposizione sostitutiva.

Un caso particolare è, poi, quello che vede il “passaggio” - in corso d’anno - dal regime degli ex minimi al regime dei forfettari. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta l’interpello n.140/E/2019 ha precisato che è possibile il passaggio in corso d’anno tra i due regimi (qualora si verifichi, ad esempio, la fuoriuscita immediata dagli ex minimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi) e che il reddito imponibile dovrà essere determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Tuttavia, lo stesso documento di prassi non ha fornito indicazioni in merito al versamento o meno degli acconti dell’imposta sostitutiva. Mancando una espressa indicazione al riguardo si ritiene che il contribuente sia escluso dal versamento di acconti; ciò in quanto il contribuente si trova nel paradosso di essere al primo anno per il regime forfettario e, quindi, manca un base storica di riferimento e, al contempo, è fuoriuscito dal regime degli ex minimi con il conseguente venir meno dell’obbligo di versamento dell’acconto d’imposta.

L’acconto per i contribuenti forfettari e i passaggi di regime

Determinazione e versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario ex Legge 190/2014. Come noto, il regime forfetario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale degli ex minimi, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche diverse, si tratta di due regimi “naturali” applicabili dai contribuenti che risultano in possesso dei relativi requisiti normativi.

Ciò premesso, i contribuenti forfettari, analogamente agli ex minimi, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2023 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto).

Non sono, comunque, tenuti al versamento degli acconti i forfettari per i quali il 2023 sia il primo anno di applicazione del regime di imposizione sostitutiva. Così, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2023, abbia realizzato solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto a versare l’eventuale saldo 2022 dell’IRPEF o di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca), mentre nulla è dovuto in termini di acconto dell’imposta sostitutiva 2023 per il regime forfetario.

Diversamente, se il contribuente, ha realizzato anche “altri redditi” oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto al versamento degli acconti Irpef 2023, in base alle regole ordinarie.  Ancora, nel caso in cui il contribuente sia, nel corso del 2023, fuoriuscito dal regime, non sarà tenuto al versamento di acconti in quanto in tale periodo d’imposta non ha realizzato redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva da dichiarare nel modello redditi 2024. Potrebbe, tuttavia, risultare dovuto l’acconto Irpef 2023 quale conseguenza dell’applicazione del criterio previsionale: in tal caso, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per gli ex minimi.

Acconto Ires

Come di consueto, l’acconto Ires dovuto dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC 2023 ovvero RN28 del modello Redditi ENC 2023. Si rammenta che, anche per gli acconti Ires, è possibile applicare rispettivamente il metodo storico o quello previsionale. Inoltre, analogamente all’Irpef, anche l’acconto Ires va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.

In particolare, la seconda rata - pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata - va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ossia il prossimo 30 novembre per i soggetti con periodo d’imposta solare). Ancora, laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto Ires va versato in un’unica soluzione da corrispondere entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Si ricorda, poi, che l'art. 9 co. 1 del D.L. n. 73/2022 ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti solari). Pertanto, dal 2022, la maggiorazione del 10,5% continua ad applicarsi alle sole società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94, ossia alle società di comodo. Tali soggetti sono tenuti al versamento della maggiorazione a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 del modello Redditi SC (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 “Detrazioni” e 15 “Crediti d’imposta e ritenute”) risulti pari o superiore a 21 euro.

Acconto imposte patrimoniali

Come noto, l'articolo 19, commi 13 - 22 del D.L. 201/2011 convertito ha istituito:

  • un'imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti (cd. "IVIE" - l'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% applicato sul costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto o, in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile);
  • un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (cd. "IVAFE" – l’imposta si applica sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all'estero).

In particolare, per il versamento dell’Ivie/Ivafe valgono le medesime regole previste ai fini Irpef.

Soggetti passivi dell'imposta, oltre alle persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, sono gli enti non commerciali (tra cui anche i trust e le fondazioni), le società semplici e i soggetti alle stesse equiparati ex art. 5 del Tuir (per effetto dell’articolo 1, comma 710 lett. a) della L. 160/2019). L’acconto 2023 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) del modello redditi PF è pari o superiore a 52 euro, mentre non è dovuto se di ammonta non superiore a 52 euro.

Tuttavia, l’acconto va versato in 2 rate laddove l’importo della prima rata superi 103 euro. Per quanto qui interessa, la seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata, va versata entro il 30 novembre; laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione sempre entro il 30 novembre.

Acconto Irap

Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato, in generale, secondo le modalità ed i termini previsti per le imposte sui redditi (Irpef e Ires). Tuttavia, si ricorda che, per effetto della norma di cui all’articolo 1, comma 8 della L. 234/2021, le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni sono escluse dal versamento dell’IRAP a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione. Conseguentemente, gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP. 

Diversamente, restano tenuti al versamento dell’acconto 2023:

  • le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con un importo del rigo IR21 “Totale imposta” pari o superiore a 52 euro;
  • i soggetti “diversi” dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir (esclusi quelli che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto Irap), che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con un importo del rigo IR21 “Totale imposta” pari o superiore a 21 euro.

Sono tenuti al versamento anche coloro che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare l’IRAP 2023.

Ricalcolo acconti

Analogamente al passato, anche quest'anno, in caso di adozione del metodo "storico", specifiche disposizioni prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2023. A tal fine, occorre compilare il rigo RN61 del modello redditi PF.

Deduzione forfetaria distributori di carburante

A favore dei distributori di carburante è riconosciuta “a regime” una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa (art. 34, L. 183/2011) individuata dalle seguenti percentuali del volume d’affari.

Volume d’affari

% riduzione del reddito

Fino a €.1.032.000

1,1%

oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000

0,6%

oltre € 2.064.000

0,4%

Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2023 con il metodo “storico”, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto della suddetta deduzione. Infatti, l’articolo 34, co. 2 della L. 183/2011 afferma che i soggetti interessati dalla deduzione: “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1”.

Diversamente, occorre tenerne conto nella determinazione dell’acconto con il metodo “previsionale”.

Disciplina dei proventi derivanti dall’attività di noleggio

In base all’articolo 49-bis del DLgs.171/2005 è possibile svolgere, in forma occasionale, l’attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (ossia di durata complessiva non superiore a 42 giorni).

Per i proventi derivanti da tale attività è prevista la possibilità, a richiesta del percipiente, di assoggettare gli stessi ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell’IRPEF, tramite il modello di F24, utilizzando il codice tributo “1847” (R.M. 43/E/2014) ed è disciplinata, ai fini della liquidazione, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi dell’attività di noleggio concorrono alla formazione del reddito in base al quale determinare l’imposta su cui commisurare l’acconto; in particolare:

metodo

storico

se il regime è stato applicato nel 2022, ai soli fini del calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2023, l’imposta dovuta deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva.

metodo previsionale

rileva l’eventuale applicazione del regime agevolativo nel 2023. In tal caso, l’Irpef/Ires presunta va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello Reddit 2024, ad imposta sostitutiva.

Versamento acconti: novità dal collegato fiscale

Con l’articolo 4 del D.L. 145/2023, pubblicato nella G.U. n. 244 del 18.10.2023, il legislatore ha previsto la possibilità – limitatamente al periodo 2023 - di rinviare al 16.1.2024 il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto, con l’ulteriore possibilità di rateizzare il dovuto in 5 rate mensili.

ATTENZIONE: Interessati da tale novità sono persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Restano fuori, invece, dal beneficio:

  • le persone fisiche titolari di partita Iva che dichiarano ricavi/compensi 2022 di importo > 170.000 euro;
  • le persone fisiche "non titolari" di partita Iva (ad esempio, soci di società di persone);
  • i soggetti “diversi” dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per questi ultimi il versamento della seconda rata dell'acconto 2023 resta fermo al 30.11.2023. Inoltre, il riferimento alla "seconda rata" e non alla "seconda o unica rata" dovrebbe escludere dalla possibilità di fruire della rateazione anche coloro che non hanno versato la prima rata d'acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro.

Sul piano oggettivo, la proroga dovrebbe interessare, oltre l'IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che adottano criteri forfetari di determinazione del reddito (forfettari e ex minimi) oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto (cedolare secca, IVIE,  IVAFE, imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni). Restano, invece, esclusi - per espressa previsione normativa -  i contributi previdenziali Inps (contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e contributi IVS di artigiani e commercianti) ed i premi assicurativi INAIL. Per questi resta ferma la scadenza del 30 novembre. Per quanto riguarda, da ultimo, il versamento delle somme, occorre tener presente che questo può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 16.1.2024, senza alcuna maggiorazione;
  • in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024. Il termine delle rate successive alla prima è fissato al giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs.241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).

Secondo acconto imprese /autonomi con ricavi / compensi 2022 < € 170.000

Modalità versamento

Termine versamento

Unica soluzione

16.1.2024

5 rate di pari importo

1 rata

16.1.2024

2 rata

16.2.2024

3 rata

18.3.2024 (il 16.3 cade di sabato)

4 rata

16.4.2024

5 rata

16.5.2024

Versamento acconti: sanzioni e ravvedimento

Concludiamo l’analisi sulle modalità di determinazione e versamento del secondo acconto delle imposte focalizzando l’attenzione sugli aspetti sanzionatori. Come noto, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del Dlgs. 471/1997, ossia:

  • la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo;
  • la sanzione amministrativa pari al 15% dell’importo non versato o versato in ritardo, nel caso il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni; tale sanzione è “ridotta” a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.

NOTA BENE: Sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora, nella misura annua del 3,5%, in caso di pagamento a seguito di notifica del cd. "avviso bonario" ovvero del 4%, per gli importi iscritti a ruolo.

Tuttavia, per sanare le violazioni riguardanti l’omesso/tardivo versamento delle imposte è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, operano le sanzioni “ridotte” di cui all’ articolo 13 del DLgs. 472/1997 dalla lettera a) alla lettera b-ter); per cui in relazione al momento in cui avviene la sanatoria va applicata la riduzione della sanzione: questa va da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Si ricorda che, per l’articolo 13 del DLgs.472/1997, la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sanzione ridotta

Termine regolarizzazione

da 0,1% a 1,4% (1/10 dell’1% a giorno)

entro 14 giorni dalla scadenza, tenuto conto che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%

1,5% (1/10 del 15%)

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

1,67% (1/9 del 15%)

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

3,75% (1/8 del 30%)

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;

4,29% (1/7 del 30%)

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

5% (1/6 del 30%)

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;

Da ultimo, si rammenta che - per effetto dell'articolo 1 comma 1 della L. 97/77 - se la dichiarazione del periodo precedente è “omessa”, la base su cui effettuare il calcolo dell'acconto è costituita dal "reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato", al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto (C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983). Pertanto, l'obbligo di pagare l'acconto resta fermo anche ove il contribuente, pur essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione del periodo d'imposta precedente.

 

Quadro Normativo

- ARTICOLO 4, DEL D.L. 145/2023 PUBBLICATO IN G.U. N.244 DEL 18 OTTOBRE 2023;

- ARTICOLO 9, DEL D.L. 73/2022 CONVERTITO;

- ARTICOLO 1, COMMA 8 DELLA L. 234/2021;

- ARTICOLO 58 DEL D.L. N.124/2019;

- ARTICOLO 1, COMMA 710, LETT. A) DELLA L. 160/2019;

- AGENZIA ENTRATE - RISPOSTA INTERPELLO N. 330/E/2019;

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