Semplificazione, la nuova disposizione non è potere discrezionale

Pubblicato il

In questo articolo:



Semplificazione, la nuova disposizione non è potere discrezionale

La legge di conversione del Decreto Semplificazione (Legge n. 120/2020), con l’art 12-bis, ha sostituito integralmente l’art. 14 della c.d. riforma dei Servizi Ispettivi (D.Lgs. n. 124/2004), ovvero l’istituto della disposizione.

Originariamente la disposizione era prevista dall’art.10 del DPR n.520/1955 per la sola materia della prevenzione infortuni e l’efficacia del provvedimento con cui veniva impartita era subordinata all’approvazione del Dirigente dell’Ufficio territoriale del Lavoro.

Con il D. Lgs. n. 124/2004, le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui era attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, erano dichiarate esecutive e contro le stesse era ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell’Ispettorato del Lavoro, il quale doveva decidere sempre entro i successivi quindici giorni altrimenti il ricorso si intendeva respinto (cosiddetto silenzio-rigetto ) ed il ricorso non sospendeva l'esecutività della disposizione.

Con le attuali modifiche il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità  rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative ovvero a mero titolo esemplificativo si ricorda la concessione della pausa giornaliera per la durata e secondo la collocazione temporale stabilita dall’ispettore alla luce delle esigenze del processo lavorativo (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003).

Potere non discrezionale

Con riferimento specifico all’emanazione della disposizione si segnala che lo stesso sembrerebbe essere rimasto comunque un potere discrezionale (il Legislatore usa, infatti, sempre il verbo “potere”) ma non essendoci più il richiamo nella norma “all'ambito dell'applicazione delle norme per cui era attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale” ma bensì uno specifico riferimento ai casi “in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”, chi scrive ritiene che non si possa ancora parlare di un vero e proprio potere discrezionale ma di qualcosa di  più vincolante che andrebbe ulteriormente esplicitato dagli organi competenti.

Sanzioni

Contro la disposizione è sempre ammesso ricorso al Direttore dell’INL, entro quindici giorni, pena il solito silenzio- rigetto.

Il ricorso non sospende comunque l'esecutività della disposizione e la sanzione per la mancata ottemperanza alla disposizione va da 500 euro a 3.000 euro a differenza del passato quando la sanzione amministrativa andava da 515 euro a 2580 euro.

Inoltre, nel caso di specie, non trova applicazione la c.d. diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito