Semplificazioni fiscali anche per i professionisti

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Ricco di novità lo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri n. 21 del 20 giugno, che di fatto vuole operare una sburocratizzazione per gli adempimenti fiscali di contribuenti ed imprese.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali, oltre a prevedere il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, introduce anche una semplificazione dell'iter per ottenere il rimborso Iva e una serie di facilitazioni sulle comunicazioni legate alle operazioni con l'estero oltre ad alcune novità per le società tra professionisti.

Società tra professionisti

La grande novità per le Stp è che esse vengono assimilate agli studi associati (articolo 5, comma 3 del Tuir) ed, anche ai fini Irap, ad esse vengono applicate le disposizioni destinate alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, con l'equiparazione alle società semplici per ciò che concerne la relativa modalità di determinazione della base imponibile.

Di fatto, dunque, in virtù della suddetta assimilazione, le Stp produrranno reddito di lavoro autonomo, che deve essere considerato soggetto al principio di cassa e non di competenza e a tutte le altre regole previste dall'articolo 54 del Tuir, oltre al fatto che vi sarà anche assoggettamento a ritenuta dei compensi.

Il Dlgs semplificazioni fiscali ha esteso tale regola di determinazione valida ai fini delle imposte sui redditi anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Di conseguenza, il reddito dovrà essere imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, con valenza anche ai fini previdenziali.

Spese di vitto e alloggio

Le spese di rappresentanza (somministrazione di alimenti e di bevande e le prestazioni alberghiere) pagate dal committente non si qualificano più come compensi in natura per il professionista.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, infatti, tali spese sostenute dal committente a favore di un professionista non si considereranno più come compenso aggiuntivo per il professionista, ma si inquadreranno come costi riguardanti la sfera personale tanto che verrà meno sia la loro tassazione che la procedura di riaddebito.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 5 - Lo studio in società non produce reddito d'impresa - Gavelli
  • ItaliaOggi, p. 26 - Professionisti, trasferte leggere - Poggiani

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