Senza autorizzazione, accesso vietato nello studio/casa del professionista

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E' nullo l'accertamento effettuato sulla base di documenti prelevati da uno studio di un commercialista, in cui questo risiede, senza che l'accesso sia stato autorizzato dalla procura della Repubblica. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 6908 del 25 marzo 2011 rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la pronuncia della Ctr favorevole al contribuente.

La Guardia di finanza ha effettuato una verifica nei confronti di una società, da cui è sorto l'accertamento per dichiarazione infedele, reperendo la documentazione dallo studio del commercialista della società, studio che fungeva anche da abitazione di questo. L'accesso è avvenuto senza autorizzazione della Procura. L'Agenzia delle entrate, in sede difensiva, ha rilevato che nello studio il professionista aveva la residenza anagrafica ma in realtà non vi abitava.

La pronuncia dei giudici di cassazione, sostenendo che il fisco non ha fornito la prova che il commercialista non abitava nello studio/abitazione, ha rilevato la violazione dell'articolo 52 del Dpr n. 633/1972, secondo il quale per l'accesso nei locali dove si svolge attività professionale, se questi sono adibiti anche ad abitazione, è necessaria l'autorizzazione in parola.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – La casa dei commercialisti è tabù - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Inviolabile lo studio-abitazione – Falcone, Iorio

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