Senza Piano di Classifica non si deve versare la contribuzione al consorzio

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A seguito di una contestazione sorta in merito al pagamento di una cartella esattoriale che vedeva contrapposti da una parte l’ente di bonifica, che richiedeva ad un contribuente il pagamento delle quote consortili, e, dall'altra, lo stesso contribuente che evidenziava l’assenza di una qualsiasi forma di attività da parte del consorzio, è intervenuta la Ctr Napoli (sezione Salerno) con la sentenza n. 48/9/10.

Secondo il consorzio, l’inclusione degli immobili appartenenti al contribuente nel perimetro consortile farebbe sorgere l’obbligo contributivo a carico del proprietario. Perciò, il consorzio non sarebbe tenuto a dimostrare per ogni singolo caso la sussistenza del vantaggio connesso all’attività di bonifica. Mentre, sarebbe a carico del contribuente dimostrare l’assenza del beneficio.

Nell’analizzare il ricorso, i giudici d’appello hanno messo in luce che la Legge regionale della Campania n. 4/2003 ha modificato il piano di Classifica adottato dal consorzio, che andava quindi aggiornato e riapprovato dalla Regione stessa. La mancata attuazione di tale azione ha fatto sì che il consorzio richiedesse la contribuzione sulla base di un Piano ormai non più in vigore. Di conseguenza, la pretesa di pagamento avanzata è da ritenersi illegittima. La cartella di pagamento notificata, infatti, fa riferimento ad un piano di classifica che non è più valido. Perciò venendo meno ogni presupposto per richiedere il pagamento delle somme notificate, si conclude che: il contribuente non è tenuto a riconoscere l’esistenza dei reali benefici derivanti dall’attività di bonifica, mentre il consorzio non è legittimato a richiedere la contribuzione ai proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro consortile.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Il consorzio di bonifica “perde” la contribuzione - Sacrestano

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