Sezione speciale imprese culturali e creative dal 30 settembre 2025

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La disciplina delle imprese culturali e creative (ICC) è stata definita dal legislatore a partire dalla legge n. 206/2023, che ne ha riconosciuto la qualifica giuridica e previsto l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese.

A tale legge hanno fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi: in particolare con decreto direttoriale del 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato stabilito che dal 30 settembre 2025 è possibile presentare le domande di iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.

Percorso normativo per l’istituzione dell’impresa culturale e creativa (ICC)

L’articolo 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese.

In attuazione di tale disposizione, il decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024 ha definito i criteri di riconoscimento e le cause di revoca della qualifica, stabilendo che l’iscrizione avvenga tramite istanza telematica presentata con la comunicazione unica.

Successivamente, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 luglio 2025 ha disciplinato modalità operative, specifiche tecniche e modulistica necessarie per la gestione della sezione speciale.

Le procedure sono state poi aggiornate con il decreto direttoriale del 7 agosto 2025, che ha approvato le nuove specifiche tecniche (v. 7.06) per l’iscrizione e la cancellazione delle ICC, in vigore dal 30 settembre 2025. Da tale data è quindi possibile presentare le domande di iscrizione al registro delle imprese.

Elementi per ottenere la qualifica di Impresa Culturale e Creativa

Requisiti soggettivi

Come indicato nell’art. 3 del decreto n. 402/2024, la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC) può essere riconosciuta a una pluralità di soggetti, purché regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al REA, con l’indicazione dell’attività economica esercitata.

In particolare, possono accedere:

  • gli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le società disciplinate dal libro V del codice civile (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, nonché società costituite all’estero);
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti del Terzo settore, come definiti dall’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 117/2017;
  • le imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 e gli enti disciplinati dal libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
  • le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 179/2012.

NOTA BENE: L’impresa deve svolgere un’attività economica identificata da uno dei codici ATECO indicati nel decreto interministeriale n. 402/2024, in cui ciascuna attività è associata a un descrittore conforme alla classificazione ATECO.

Requisiti oggettivi

E’ invece l’art. 4 del decreto 402/2024 a stabilire i requisiti oggettivi per ottenere il riconoscimento della qualifica di ICC. I soggetti richiedenti devono infatti:

  • esercitare un’attività stabile e continuativa con sede in Italia oppure in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, a condizione che siano soggetti passivi d’imposta in Italia;
  • svolgere, in forma d’impresa e in via esclusiva o prevalente, una o più attività legate al settore culturale e creativo, quali ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività o prodotti culturali;
  • svolgere, sempre in forma d’impresa e in via esclusiva o prevalente, attività economiche ausiliarie o di supporto strettamente connesse alle fasi di ideazione, produzione, diffusione, promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (art. 3, lett. a) e b) del decreto ICC).

Presentazione dell’istanza di iscrizione o cancellazione dalla sezione speciale

Le domande di iscrizione o cancellazione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative devono essere trasmesse al Registro delle imprese competente mediante una pratica telematica di Comunicazione Unica.

La compilazione può avvenire tramite l’applicativo DIRE o, in alternativa, attraverso altri software di mercato aggiornati all’ultima versione della modulistica ministeriale.

Il Registro competente è quello della sede legale dell’impresa. Per i soggetti con sede principale in un Paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la domanda può essere indirizzata anche al Registro delle imprese presso cui è iscritta una sede secondaria o un’unità locale.

Domanda di iscrizione

Per ottenere l’iscrizione, occorre compilare i modelli telematici previsti:

  • Modello S5, se si tratta di società o soggetti collettivi iscritti al REA, utilizzando il riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA;
  • Modello I2, se si tratta di imprese individuali, con il riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA.

Nel riquadro dedicato devono essere indicati:

  • la tipologia di richiesta, selezionando “ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE”;
  • una dichiarazione sostitutiva che confermi il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, compilando l’apposito campo obbligatorio.

Inoltre, le imprese possono scegliere di inserire nella propria denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” oppure l’acronimo “ICC”, come previsto dall’art. 25, comma 9, della legge n. 206/2023 e dall’art. 1, comma 2, del decreto 402/2024. La richiesta avviene nello stesso riquadro, valorizzando il campo Dicitura nella denominazione sociale con il codice:

  • A – Impresa culturale e creativa;
  • B – ICC.

Domanda di cancellazione

Per richiedere la cancellazione dalla sezione speciale devono essere utilizzati gli stessi modelli telematici previsti per l’iscrizione:

  • Modello S5 (società e soggetti collettivi iscritti al REA), riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA;
  • Modello I2 (imprese individuali), riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA.

In questo caso, il campo Tipologia richiesta deve essere compilato selezionando “CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE”.

A cosa fare attenzione

La domanda di iscrizione o cancellazione dalla sezione speciale rappresenta un adempimento autonomo e non può essere accompagnata dalla compilazione di altri riquadri del modulo, né dall’allegazione di ulteriori modelli o documenti non richiesti.

È necessario che l’impresa abbia registrato presso il Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante. Per gli enti iscritti al REA, al solo scopo di richiedere l’iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, è indispensabile che risulti già inserito nel REA un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo.

Il sistema informatico delle Camere di Commercio effettua un controllo automatico al momento dell’invio della pratica, verificando sia la conformità ai requisiti indicati nei punti precedenti, sia il rispetto delle regole generali di correttezza, coerenza e completezza previste dalle specifiche tecniche ministeriali in vigore.

In caso di errori, la trasmissione non verrà accettata: il sistema restituirà al mittente una notifica di scarto e la pratica non sarà inoltrata all’Ufficio del Registro delle imprese competente.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Per la presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative, sono previsti specifici importi a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo, variabili in base alla tipologia di soggetto richiedente.

Categoria di soggetti

Diritti di segreteria (euro)

Imposta di bollo (euro)

Imprese / enti iscritti al Registro Imprese

90,00

65,00

Cooperative sociali (iscritte al Registro)

45,00

Esenti

Enti iscritti al REA

30,00

65,00

Società di persone

90,00

59,00

Imprese individuali

18,00

17,50

Riepilogo

Presso il Registro delle Imprese è stata istituita la Sezione Speciale dedicata alle Imprese Culturali e Creative (ICC). L’operatività della nuova Sezione decorre dal 30 settembre 2025, data a partire dalla quale le imprese e gli enti interessati possono presentare domanda di iscrizione o di cancellazione. Segue una tabella riepilogativa.

Aspetto

Informazione principale

Istituzione

Registro delle Imprese – Sezione Speciale ICC

Decorrenza operatività

30 settembre 2025

Domande ammesse

Iscrizione e cancellazione

Soggetti interessati

Imprese, lavoratori autonomi, enti del Terzo settore, imprese sociali, start-up innovative

Attività richieste

Attività prevalente con codice ATECO previsto dal decreto ICC

Modalità di presentazione

Pratica telematica tramite Comunicazione Unica (DIRE o altri software accreditati)

Costi

Diritti di segreteria e imposta di bollo, variabili in base al tipo di soggetto

Vantaggi

Possibilità di inserire la dicitura “Impresa culturale e creativa” o “ICC” nella denominazione sociale

Allegati

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