Si decade dall’agevolazione “prima casa” nel caso di mancanza della volontà di adibire l'immobile a propria abitazione

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La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 25/4/10 del 2010, è tornata sul discorso circa le agevolazioni “prima casa” e le sanzioni da applicare nel caso di vendita degli edifici acquisiti con tale beneficio, prima del termine dei 5 anni. Si specifica che nel caso di cessione dell’abitazione prima del termine quinquennale, sono dovute le maggiori imposte oltre alle sanzioni e ai relativi interessi di mora, non solo quando il contribuente cede l’immobile agevolato entro un anno dall’acquisto, ma anche quando procede all’acquisto di un'altra casa da adibire ad abitazione principale.

Anche se la norma non specifica i tempi entro i quali si deve riconoscere la casa come abitazione principale, ciò non vuol dire che si può rimandare tale momento oltre i limiti della “ragionevolezza”. Allo stesso modo, il dies a quo dal quale deve partire il termine triennale per il calcolo dell’accertamento, non deve necessariamente avere inizio dal momento in cui viene registrata la compravendita, ma potrà essere attribuito al fatto ragionevole, da cui scaturisce la mancata volontà di adibire l’immobile ad abitazione principale.

La Ctr Firenze, con la sentenza in oggetto, conferma le precedenti conclusioni e ribadisce che "il dies a quo è quello nel quale si è manifestato l'intento di non adibire l'immobile a prima casa".

Ad avvalorare la tesi la stessa Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 1196/2000 si è soffermata sul termine “ragionevolezza” entro cui dichiarare un immobile prima casa. La Suprema Corte, a tal proposito, ha spiegato che il termine in questione si può considerare superato nel caso in cui dopo l’acquisto del nuovo immobile il contribuente decida di locarlo "con scadenza non determinata o comunque eccedente da una logica aspettativa di prossimità".

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