Solo le garanzie 2007 vanno registrate

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L’Ufficio italiano cambi torna a commentare il proprio provvedimento del 24 febbraio 2006, contenente le istruzioni applicative degli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari, fissati dal decreto del ministero dell’Economia n. 142/06. Lo scopo del nuovo intervento è quello di fornire risposte adeguate ai dubbi sollevati dalle associazioni di categoria degli intermediari finanziari. In particolare si precisa che:

 

- l’obbligo di registrare i rapporti di garanzia coinvolgerà solo i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore del provvedimento dello stesso Uic, fissata al 1° gennaio 2007, e non si estenderà a quelli già esistenti;

- gli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco tenuto dallo stesso Uic e previsto dall’articolo 106 del Tub, non sono obbligati a tenere due archivi se svolgono anche attività connesse e strumentali, di agenzia finanziaria e di mediazione creditizia, ma dovranno registrare nell’Archivio unico informatico (Aui) le transazioni che riguardano sia la propria attività istituzionale che le attività connesse e strumentali, se superiori a 12.500 euro;

- nell’ambito dei rapporti continuativi aperti dalle holding a nome delle società partecipate, la variazione del legale rappresentante non deve essere registrata;

- nell’Aui non andranno indicati neanche i finanziamenti dei soci;

- infine, una conferma: le partecipazioni indirette delle holding e le attività non strettamente istituzionali, come la tenuta della contabilità delle società del gruppo o l’affitto di immobili, non devono essere registrate.

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