Somministrazione di lavoro a termine: novità dal decreto Milleproroghe

Pubblicato il



Somministrazione di lavoro a termine: novità dal decreto Milleproroghe

Prosegue al Senato l'iter di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 è ora all'esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio alle quali il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, lo scorso 5 gennaio 2023.

Numerosi sono gli emendamenti presentati, in particolare, in materia di lavoro. Tra questi si annovera anche la proroga del regime dello smart working emergenziale e del "diritto" al lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.

Soffermiamo, però, l'attenzione su una disposizione introdotta nel periodo pandemico e oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore.

Si tratta degli ultimi due periodi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che dispongono in materia di somministrazione di lavoro e, più specificatamente, in merito alla fattispecie dei lavoratori somministrati inviati in missione a termine.

Cosa prevedono le norme citate e cosa stabilisce l'emendamento presentato al ddl di conversione del decreto Milleproroghe?

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: norme pre-pandemia

La norma di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella versione pre-pandemica, era composta da tre periodi.

Tali periodi prevedono (la norma è ancora in vigore) un limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse.

Viene, infatti, stabilito che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non possa eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Il limite percentuale, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Si prevede infine che possano essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Somministrazione di lavoro e invio in missione: norme in vigore

Il legislatore pandemico (art. 8, comma 1bis, Dl n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, c.d. decreto Agosto), con l'obiettivo di garantire la continuità occupazionale, ha integrato il comma 1 dell'articolo 31 citato, riconoscendo (quarto periodo), con l'introduzione di due nuovi periodi, la possibilità, in via transitoria, per l'utilizzatore di impiegare, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, senza che ciò determini la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

La deroga è ammessa solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato;
  • che l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato inviato in missione;
  • che il lavoratore sia inviato in missione a tempo determinato presso l’utilizzatore.

Somministrazione di lavoro e invio in missione: cosa cambia

La disposizione di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 31 citato (cfr. paragrafo precedente) ha attualmente natura transitoria. La sua efficacia temporale è infatti limitata, dal quinto periodo del comma 1 dell'articolo 31, al 30 giugno 2024 (come da ultima proroga operata dal decreto Ucraina, art. 12-quinquies, DL n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 51/2022).

ATTENZIONE: L'emendamento presentato al ddl di conversione del decreto Milleproroghe prevede, alla stregua di quanto precedentemente disposto dal decreto fiscale (articolo 11, comma 15, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), la soppressione di tale limite temporale (e periodo).

Pertanto, qualora tale emendamento dovesse essere approvato, la norma di cui all'articolo 31, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prima citata, perderebbe la sua natura di norma temporanea per trasformarsi in norma strutturale.

Al riguardo, però, occorre ricordare che il Ministero del Lavoro, già con la circolare del 17 ottobre 2018, aveva fatto presente che “nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito