Sostenibilità, la Commissione UE avvia la revisione degli ESRS
Pubblicato il 07 maggio 2026
In questo articolo:
- ESRS semplificati: meno dati e più chiarezza
- Materialità e informazioni “decision-useful”
- Standard volontario per le imprese sotto i mille dipendenti
- Value chain cap: il limite alle richieste ESG nella filiera
- Diritto di rifiuto per le imprese più piccole
- Applicazione dal 2027, possibile uso volontario dal 2026
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La Commissione europea ha avviato una nuova fase di revisione della rendicontazione di sostenibilità, pubblicando il 6 maggio 2026 due bozze di atti delegati, al momento disponibili solo in lingua inglese, aperte alla consultazione pubblica fino al 3 giugno 2026.
Gli interventi riguardano:
- da un lato, la revisione degli European Sustainability Reporting Standards – ESRS, applicabili alle imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD;
- dall’altro, l’introduzione di uno standard volontario di sostenibilità destinato alle imprese con meno di 1.000 dipendenti.
La riforma si inserisce nel pacchetto di semplificazione Omnibus I, entrato in vigore il 18 marzo 2026, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, senza abbandonare gli obiettivi del Green Deal europeo.
ESRS semplificati: meno dati e più chiarezza
Il punto centrale della revisione è la riduzione significativa delle informazioni richieste alle imprese. La bozza dei nuovi ESRS prevede un taglio di circa il 61% dei datapoint obbligatori rispetto alla versione del 2023 e una riduzione complessiva superiore al 70% delle informazioni da rendicontare.
La Commissione punta a un sistema più snello, fondato su dati più comparabili e realmente utili agli utilizzatori del reporting, come investitori, finanziatori e altri stakeholder.
In particolare, la revisione prevede:
- maggiore peso ai dati quantitativi, rispetto alle descrizioni narrative;
- distinzione più chiara tra informazioni obbligatorie e volontarie;
- semplificazione della valutazione di materialità;
- maggiore flessibilità nella definizione dei confini di rendicontazione;
- misure di introduzione graduale per alcuni ambiti più complessi.
L’obiettivo è evitare che le imprese siano costrette a produrre informazioni poco rilevanti o eccessivamente onerose, concentrando la rendicontazione sui dati effettivamente materiali.
Materialità e informazioni “decision-useful”
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il principio di materialità. Secondo l’impostazione proposta, le imprese dovranno rendicontare le informazioni utili per assumere decisioni economiche e finanziarie, senza dover rispondere a ogni possibile esigenza informativa.
Tra le modifiche tecniche segnalate rientrano anche:
- la possibilità di scegliere, per le emissioni di gas serra, tra approccio basato sul controllo finanziario o sul controllo operativo;
- obblighi di trasparenza sui target climatici non coerenti con l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale a 1,5°C;
- rendicontazione limitata, per le microplastiche, alle microplastiche primarie;
- obbligo di riportare, in materia di diritti umani, solo i casi comprovati.
Standard volontario per le imprese sotto i mille dipendenti
Accanto alla revisione degli ESRS, la Commissione ha pubblicato la bozza di atto delegato relativa allo standard volontario di sostenibilità per le imprese con meno di 1.000 dipendenti.
Lo standard, elaborato sulla base del modello VSME sviluppato da EFRAG, ha una duplice funzione: offrire alle PMI uno strumento semplificato per comunicare informazioni ESG e, al tempo stesso, proteggerle da richieste eccessive provenienti dalle grandi imprese soggette alla CSRD.
La struttura si articola in due moduli:
- modulo base, pensato per le microimprese;
- modulo completo, destinato alle realtà più strutturate.
Le informazioni sono classificate in diverse categorie, tra cui quelle necessarie, quelle necessarie se applicabili, quelle volontarie e le considerazioni settoriali.
Value chain cap: il limite alle richieste ESG nella filiera
Una delle novità più importanti introdotte dalla Direttiva Omnibus I è il cosiddetto value chain cap, cioè un limite alle informazioni che le grandi imprese soggette alla CSRD possono chiedere ai fornitori più piccoli.
Il meccanismo nasce per contenere il cosiddetto effetto a cascata delle richieste ESG. Le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità devono infatti considerare rischi e impatti lungo la catena del valore; ciò può tradursi in continue richieste di dati verso fornitori, subfornitori e partner commerciali, spesso di dimensioni ridotte.
Per le microimprese, fino a 10 dipendenti, la protezione è ancora più ampia: alcune informazioni considerate necessarie per imprese più grandi diventano, per loro, soltanto volontarie.
Diritto di rifiuto per le imprese più piccole
Il value chain cap introduce anche una tutela espressa. Se una grande impresa richiede dati ulteriori rispetto al limite previsto, deve dichiararlo chiaramente e informare il fornitore che quest’ultimo ha il diritto di rifiutare la comunicazione delle informazioni aggiuntive.
La Commissione precisa inoltre che le imprese soggette alla CSRD non dovrebbero richiedere automaticamente tutto ciò che rientra nel perimetro massimo consentito. Le richieste devono essere proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per adempiere agli obblighi di rendicontazione.
Applicazione dal 2027, possibile uso volontario dal 2026
I nuovi ESRS dovrebbero diventare obbligatori a partire dall’esercizio finanziario 2027. Tuttavia, per consentire alle imprese di beneficiare subito delle semplificazioni, è prevista la possibilità di applicare volontariamente i nuovi standard già ai bilanci 2026.
Dopo la consultazione pubblica, i testi saranno sottoposti all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
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