Sostituzione di genitori in congedo e sgravio contributivo

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L’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, prevede la possibilità per il datore di lavoro di sostituire i genitori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del medesimo Testo Unico e, quindi, in caso di:

- assenza per congedo di maternità o paternità;

- assenza per congedo parentale;

- assenza per malattia del figlio.

La sostituzione può essere attuata assumendo lavoratori con contratto a tempo determinato o utilizzando personale somministrato.

L’anticipo di un mese

Per facilitare l’ingresso in azienda del sostituto, permettergli di conoscere l’attività che andrà a svolgere e creare il minor disagio possibile al datore di lavoro, il Legislatore ha previsto la possibilità che:

- l’assunzione a termine del sostituto;

- l’utilizzazione del sostituto con contratto di somministrazione;

possa avvenire anche con un mese di anticipo rispetto all’inizio del periodo di congedo previsto per il lavoratore che deve essere sostituito, salvo il caso in cui la contrattazione collettiva preveda periodi superiori.

Lo sgravio contributivo

I commi 3 e 4 del citato art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, prevedono, in caso di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo, uno sgravio per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per l’INPS, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all’istituto del “congedo”, il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori.

ATTENZIONE

Dallo sgravio è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. 

Qualora la sostituzione avvenga mediante l’utilizzo di lavoratore somministrato, spetta all’impresa utilizzatrice recuperare dalla società di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

L’incentivo spetta per la sostituzione di genitori che fruiscano dei congedi fino al compimento dell’anno di età del figlio o fino anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

PREMIO INAIL

Con nota del 24 luglio 2001, l’INAIL ha chiarito che nella dizione “contributi a carico del datore di lavoro” di cui al comma 3, art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, “vanno ricompresi, anche se non esplicitati, i premi INAIL, in analogia a disposizioni emanate sia in tema di occupazione sia in altre discipline, nelle quali viene interessata la materia di competenza dell’Istituto. Pertanto, l'agevolazione in questione va applicata anche ai premi assicurativi” e comporta una riduzione pari al 50 % dei premi dovuti per i lavoratori assunti in sostituzione.
 

Si evidenzia che, poiché per poter usufruire dell’agevolazione contributiva è necessario che l’assunzione del sostituto avvenga al massimo con un mese di anticipo (o periodo superiore previsto dalla contrattazione collettiva), il datore di lavoro non ha diritto allo sgravio per l’assunzione avvenuta in epoca antecedente anche nel caso in cui faccia decorrere il beneficio esclusivamente dal mese precedente l’inizio del congedo del lavoratore sostituito.

ATTENZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 36/2008, ha chiarito che, qualora l’assenza dei genitori, pur restando compresa nel primo anno di età del bambino, si protragga oltre il periodo di una qualsiasi tipologia di congedo previsto dal Testo Unico per altre motivazioni (come in caso di ferie), all’azienda non spetta alcuna agevolazione contributiva per i lavoratori assunti in sostituzione.

Il limite dimensionale

Per poter fruire dello sgravio le aziende devono avere meno di venti dipendenti.

A tal proposito l’INPS, con le circolari n. 117 del 20.6.2000 e n. 136 del 10.7.2001, ha specificato che nel limite dimensionale dell’azienda – che occorre possedere al momento dell’assunzione del sostituto – vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc), tenendo presente che i dipendenti part-time si computano in proporzione alle ore svolte.

Il lavoratore assente, anche se non retribuito, va escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore e, in tal caso, va computato il sostituto.

Non vanno computati:

- gli apprendisti;

- i contratti di somministrazione di personale (quindi non vanno computati i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice).

Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, è necessario fare riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, e non invece dell’azienda “fornitrice”.

Casi particolari

Lo sgravio contributivo è riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore in astensione sia sostituito da più lavoratori a tempo parziale.

Con il messaggio n. 28/2001, l’INPS ha specificato che, per usufruire del beneficio in questione, la somma dell’orario di lavoro dei soggetti assunti in sostituzione deve essere pari o comunque non superiore a quella del lavoratore sostituito.

ATTENZIONE

In caso di superamento dell’orario, lo sgravio non spetta neanche in misura parziale.

Tuttavia, con riferimento al requisito dell’equivalenza oraria, si segnala la sentenza n. 48 del 13 marzo 2007 del Tribunale di Udine il quale ha riconosciuto il diritto allo sgravio de quo ad un datore di lavoro che aveva assunto un lavoratore con contratto part-time di n. 28 ore settimanali, in sostituzione di una lavoratrice assente per congedo di maternità che aveva, invece, un contratto part-time di 24 ore settimanali.

Nel caso di specie il Tribunale ha interpretato letteralmente l’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, evidenziando che lo stesso non impone alcuna equivalenza oraria ma, anzi, pone come uniche condizioni per l’accesso al beneficio:

- le dimensioni aziendali;

- il congedo del sostituito ai sensi del medesimo decreto legislativo;

- l’assunzione con contratto a tempo determinato per sostituire il lavoratore in congedo.
 

Anche il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello prot. n. 391 del 12 aprile 2005, specificando che l’agevolazione può legittimamente estendersi anche all’ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale, ha evidenziato che vanno comunque rispettati i limiti temporali dell’orario, comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.

Ad ogni modo, l’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, ha modificato l’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 61/2000, prevedendo che le assunzioni a termine di cui all’art. 4 del Testo Unico sulla maternità e paternità possano essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.

Sempre per l’Istituto, “la sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente (…) riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore in astensione”.

ATTENZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 835 del 20 gennaio 2004, ha sostenuto che nel contratto a termine per sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è legittima la fissazione di un termine mediante indicazione di una data determinata, successiva alla scadenza del periodo di assenza obbligatoria, indipendentemente dall'evento dell'effettivo rientro al lavoro della lavoratrice in maternità, non essendovi alcun obbligo del datore di lavoro di protrarre il rapporto a termine fino all'effettivo rientro del lavoratore sostituito e restando indifferente la circostanza che, dopo la scadenza del termine del contratto con la lavoratrice chiamata in sostituzione, le mansioni della assente siano state espletate da altra dipendente.
 

In via generale è ammissibile anche il c.d. scorrimento che consiste nella sostituzione del lavoratore assente con altro dipendente già presente in azienda e conseguente assunzione a termine di altro lavoratore per la sostituzione del dipendente spostato dalla sua mansione.

Tuttavia, nel caso di specie, ai fini dello sgravio è richiesto che vi sia un’effettiva correlazione tra l’attività del sostituto e l’assunzione a termine, e l’onere della prova del collegamento tra l’assenza e l’assunzione è a carico del datore di lavoro il quale deve riuscire anche a delineare i passaggi dello scorrimento.

Quadro delle norme 
D.Lgs. n. 61/2000

D.Lgs. n. 151/2001

D.Lgs. n. 276/2003

INPS, circolare n. 117/2000

INPS, circolare n. 136/2001

INPS, messaggio n. 28/2001

INAIL, nota del 24.7.2001

Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 391/2005

Ministero del Lavoro, interpello n. 36/2008

Corte di Cassazione, sentenza n. 835 del 20 gennaio 2004

Tribunale di Udine, sentenza n. 48 del 13 marzo 2007


 
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