Specializzazioni avvocati, in vigore dal 14 novembre

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Specializzazioni avvocati, in vigore dal 14 novembre

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 contenente il Regolamento con le disposizioni “per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 14 novembre 2015.

Aree di specializzazione

Sono 18 le aree di specializzazione individuate nel testo del provvedimento e che potranno essere scelte in un massimo di due per ciascun avvocato: diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; diritto agrario; diritti reali di proprietà, delle locazioni e del condominio; diritto dell’ambiente; diritto industriale e proprietà intellettuali; diritto commerciale della concorrenza e societario; diritto successorio; diritto dell’esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario fiscale e doganale; diritto della navigazione e dei trasporti; diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; diritto dell’Unione Europea; diritto internazionale; diritto penale; diritto amministrativo; diritto dell’informatica.

Conseguimento del titolo

Il titolo di specialista verrà conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione di un percorso formativo o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato. Per contro, commetterà illecito disciplinare il legale che spenderà il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Per il conseguimento d’ufficio del titolo, l’avvocato dovrà attestare di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione e, in particolare, di avere un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni nonché di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione indicati. Lo stesso dovrà produrre documentazione per provare di aver trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno.

I percorsi formativi che portano all’acquisto del titolo consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del ministero dell'Istruzione, Università e ricerca.

Per mantenere il titolo di specialista, l’avvocato, ogni tre anni dall'iscrizione nel relativo elenco, dovrà dichiarare e documentare al Consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione oppure dimostrare di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione a riprova di aver trattato nel triennio almeno quindici incarichi professionali fiduciari per anno.

Infine, l'avvocato che, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore del regolamento, abbia conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri individuati ed organizzato da una delle articolazioni previste, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai  consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, potrà chiedere al Cnf il conferimento del titolo di avvocato specialista “previo superamento di una prova scritta e orale”.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - Avvocati, doppio percorso per le specializzazioni – Castellaneta, Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 28 – Specializzazioni forensi, via al conto alla rovescia

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