Stabilizzazione con integrativa

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L’Inps, con la circolare n. 78 del 17 aprile, ha diffuso le prime indicazioni per accedere alla procedura che consente di stabilizzare i rapporti di collaborazione mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi; se avviati a tempo indeterminato, possono fruire dei benefici previsti dalle norme vigenti. Il termine per siglare gli accordi sindacali scade il 30 aprile. Se non è presente la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale, l’accordo potrà essere stipulato con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali più rappresentative. Alla stipula degli accordi sindacali deve seguire la sottoscrizione con i singoli lavoratori di atti di conciliazione individuali, come sancito dagli articoli 410 e 411 del Cpc, con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il committente, per ogni lavoratore, deve versare all’Inps un contributo straordinario integrativo, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari alla metà della quota di contribuzione a suo carico per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione. Gli atti di conciliazione, i contratti stipulati con i lavoratori e l’attestazione dell’avvenuto versamento di un terzo dei contributi dovuti vanno depositati presso le sedi dell’Inps competenti, accompagnati da una comunicazione scritta sul modello allegato alla circolare. Alla procedura sono ammessi anche i committenti che sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi, concernenti la qualificazione del rapporto.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 53 – Scatta il condono per le co.co.co. – Leonardi

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