Stock option: reddito ordinario per rivendita contestuale al diritto di opzione

Pubblicato il



Stock option: reddito ordinario per rivendita contestuale al diritto di opzione

Si esprime in merito alle imposte applicate nel caso di esercizio di opzione di stock option l’ordinanza n. 22998 depositata il 17 agosto 2021 dalla Corte di cassazione, trattando la questione di un lavoratore che ha esercitato l’opzione per le stock option in suo possesso e nello stesso tempo ha effettuato la rivendita dei titoli.

Il ricorrente si duole che l’ufficio tributario abbia effettuato il prelievo Irpef sul differenziale tra il corrispettivo di rivendita degli stessi ed il prezzo pagato per il loro acquisto. Dopo aver ricevuto parziale accoglimento dalla CTR, è stata adita la Corte Suprema.

Stock option: va applicata la disciplina vigente al momento dell'esercizio del diritto

I giudici tributari hanno rigettato il ricorso incidentale affermando che:

- in materia di stock option va applicata la disciplina vigente al momento in cui si esercitano i relativi diritti e non quella al momento della loro attribuzione e ciò, si aggiunge, non lede il legittimo affidamento del contribuente, il quale, al momento dell’offerta, non ha certezze sull'incremento di valore delle azioni e l'immutabilità delle norme agevolative.

Il principio non contrasta nemmeno con il divieto di retroattività della norma tributaria: infatti, la tassazione non è legata all’attribuzione del diritto di opzione, non soggetta a prelievo, bensì all’effettivo esercizio del diritto mediante acquisto di azioni, presupposto per l’insorgere dell’imposta, commisurata sul prezzo delle azioni.

Esercizio dell'opzione e rivendita contestuale: operazione non scindibile

 Fondato, invece, il ricorso relativo al fatto che la CRT ha ritenuto che la successiva rivendita delle azioni non riguardasse il reddito di lavoro bensì i redditi diversi.

La Cassazione ricorda che il guadagno per il beneficiario – dato dalla differenza tra il valore dei titoli all'atto dell'acquisto ed il prezzo risultante dall’opzione – non integra una plusvalenza in quanto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Deve quindi applicarsi l’aliquota prevista per il reddito ordinario in ordine alla differenza del minor prezzo pagato rispetto al valore delle azioni acquistate e poi rivendute a terzi. È errato, pertanto, scindere le operazioni di esercizio dell’opzione e di rivendita in caso di contestualità.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito