Strumenti deflattivi del contenzioso in materia di lavoro, al via la negoziazione assistita

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Strumenti deflattivi del contenzioso in materia di lavoro, al via la negoziazione assistita

Dal 28 febbraio 2023 le controversie di lavoro potranno essere risolte anche mediante l’istituto della negoziazione assistita. L’estensione del predetto istituto, operata dalla Riforma Cartabia, ed il cui anticipo di entrata in vigore è stato previsto dall’art. 1, comma 380, legge di Bilancio 2023 – precedentemente il termine era stato fissato al 30 giugno 2023 -, aggiunge un’ulteriore modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di lavoro affidando un nuovo ruolo per avvocati, consulenti del lavoro e Commissioni di Certificazione.

L’art. 9, comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha, infatti, inserito l’art. 2-ter, al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale, per le controversie di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza, per ciascuna parte, di almeno un avvocato e, in aggiunta, di un consulente del lavoro.

Gli accordi raggiunti dovranno essere trasmessi entro 10 giorni alle c.d. Commissioni di Certificazione, ancorché il ruolo di quest’ultime non appare ancora particolarmente definito.

Ambito di applicazione e requisiti

Ai sensi del neo-introdotto art. 2-ter al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, per le controversie di cui all’art. 409, del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’art. 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’art. 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In assenza di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro, dal tenore letterale della disposizione appare chiaro che lo strumento della negoziazione assistita viene esteso a tutte le controversie in materia di lavoro contemplate dall’art. 409 del Codice di Procedura Civile e che, comunque, l’attivazione di tale procedura non è condizione di procedibilità rispetto ad eventuali domande giudiziali, sicché resta una mera facoltà alle quali le parti possono decidere di addivenire.

Per quanto concerne i soggetti individuati dalla legge ad assistere ciascuna delle parti sono due le figure professionali di riferimento: gli avvocati quali figure essenziali per l’attivazione della procedura; i consulenti del lavoro quale eventuale ulteriore figura di assistenza richiesta dalle parti.

Avendo, il legislatore, utilizzato espressamente la congiunzione “esi ritiene, dunque, che la presenza degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro sia solo eventuale, rimanendo esclusa per tali soggetti la possibilità di assistere autonomamente una delle parti, dovendosi intendere, conseguentemente, necessaria l’assistenza legale delle parti coinvolte.

Quanto all’ambito di applicazione, a mente dell’art. 409, Cod. Proc. Civile, la novella in esame è attivabile per tutte le controversie aventi ad oggetto:

  • rapporti di lavoro subordinato privato, anche non strettamente inerenti all’esercizio di impresa (ad esempio, anche ai rapporti di lavoro subordinato in ambito domestico);
  • rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agraria, fatta salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
  •  rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Resta inteso che l’oggetto della lite dovrà riguardare diritti acquisiti e/o disponibili del lavoratore.

ATTENZIONE: Deve intendersi esclusa la possibilità di definire in via stragiudiziale diritti futuri e/o indisponibili del lavoratore, ovverosia rispettivamente quei diritti non ancora entrati nella sfera patrimoniale del soggetto e quei diritti coperti da tutela costituzionale, quali, a titolo esemplificativo:

  •  il diritto alla salute;
  • il diritto al godimento delle ferie retribuite;
  • il diritto alla percezione della retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • i diritti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Procedimento

Ai sensi dell’art. 2, decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, la procedura deve essere avviata mendiate l’invito alla stipula della c.d. convenzione di negoziazione assistita che la parte “propositiva” vorrà notificare alla “controparte”, indicando l’oggetto della controversia e specificando la volontà di voler cooperare secondo i principi di buona fede e lealtà alla composizione bonaria ed amichevole dell’insorgenda o insorta lite.

NOTA BENE: L’art. 4 della norma in commento prevede espressamente che nell’invito alla stipula della convenzione, oltre all’indicazione dell’oggetto della controversia, dovrà essere indicato l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642 primo comma, del codice di procedura civile.

Si rammenta, altresì, che dal momento della ricezione del “primo” invito ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla medesima data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non accettato nel predetto termine, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

In accettazione dell’invito della parte “propositiva”, la parti si incontreranno per stipulare la c.d. convenzione di negoziazione assistita in materia di lavoro che dovrà necessariamente, a pena di nullità, essere stipulata in forma scritta e con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Tale convenzione dovrà, obbligatoriamente contenere:

  • il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura il quale deve essere determinato e in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
  • l’oggetto della controversia, che deve riguardare esclusivamente diritti disponibili.

A detti punti obbligatori, il comma 2-bis, art. 2, prevede che potranno altresì essere precisate:

  • la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi sui fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia ai sensi degli artt. 4-bis e 4-ter;
  • la possibilità di svolgere la negoziazione in via telematica;
  • la possibilità di svolgere eventuali incontri con collegamenti audio-visivi a distanza.  

Quanto alla possibilità di acquisire dichiarazioni ex art. 4-bis, della norma in commento, ciascun avvocato potrà invitare soggetti terzi a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza dei legali che assistono le altre parti. All’informatore, che dovrà essere preliminarmente avvisato dalle indicazioni contenute al secondo comma dell’art. 4-bis, verrà consegnato il verbale sottoscritto all’uopo redatto. Tale documento, sottoscritto dai legali, potrà essere prodotto in giudizio tra le parti della convenzione e valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, comma 1, Cod. Proc. Civile.

Quanto all’art. 4-ter, invece, sempreché la convenzione di negoziazione assistita lo preveda, ciascun avvocato potrà invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. Anche in questo caso, quanto attestato nel documento redatto, sottoscritto anche dai legali, potrà essere prodotto in giudizio.

La negoziazione in modalità telematica

Per espressa previsione di legge, il procedimento di negoziazione può svolgersi in modalità telematica, così come gli incontri possono tenersi con collegamento audio-visivo da remoto, ivi compreso l’accordo conclusivo.

In ogni caso, gli atti e l’accordo conclusivo dovranno essere formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e trasmessi a mezzo posta elettronica certificata secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

NOTA BENE: Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Deposito e inoppugnabilità dell’accordo

L’accordo conclusivo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere depositato, come previsto dall’art. 2-ter, a cura di una delle due parti entro dieci giorni, ad una delle Commissione di certificazione.

NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 76, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le commissioni di certificazione possono essere istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia' operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 , esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

Si evidenzia, però, che la norma si sofferma esclusivamente alla previsione di un obbligo di deposito presso le anzidette commissioni di certificazione, senza individuare ulteriori ed eventuali adempimenti a carico di tali ultimi soggetti. Peraltro, nulla viene altresì prescritto rispetto alla competenza territoriale nella quale le medesime commissioni – generalmente – operano, sicché pare che le parti vengano lasciate libere di depositare l’accordo raggiunto indipendentemente da qualsivoglia competenza territoriale.

Resta, altresì, applicabile agli accordi raggiunti l’obbligo di deposito previsto dall’art. 11 del testo normativo in oggetto, talché i difensori sono tenuti a trasmettere copia della risoluzione raggiunta al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

All’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita per le controversie di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile, si applica l’art. 2113, quarto comma, Codice Civile, sicché lo stesso non può più essere oggetto di impugnazione al pari delle ulteriori conciliazioni stragiudiziali intervenute nelle sedi protette ai sensi degli artt. 185 (Tentativo di conciliazione in sede giudiziaria), 410 (Tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di conciliazione); 411 e 412-ter (Tentativo di conciliazione e arbitrato secondo le prescrizioni della contrattazione collettiva); 412-quater (Tentativo di conciliazione e arbitrato presso altre sedi).

Naturalmente resta inteso che l’accordo è impugnabile laddove vi siano vizi della volontà tali da renderlo nullo o annullabile. 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (testo coordinato legge 10 novembre 2014, n. 162)

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

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