Suicidio assistito: non punibile chi ne agevola l’esecuzione

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Suicidio assistito: non punibile chi ne agevola l’esecuzione

In attesa dell’intervento del Parlamento sul fine vita, la Consulta si è pronunciata per quel che concerne la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

Non punibilità a precise condizioni

Secondo la Corte costituzionale, chi agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale non è punibile, a determinate condizioni, ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale (Istigazione o aiuto al suicidio).

Questo nei casi in cui il paziente sia affetto da una patologia irreversibile, che sia fonte di sofferenze fisiche e psicologiche reputate intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Sulla materia - hanno ricordato i giudici costituzionali - è indispensabile che intervenga il legislatore.

Sul punto, si rammenta che la Corte aveva già sollecitato il legislatore nella precedente ordinanza n. 207/2018, con cui era stato deciso, nell'ambito del giudizio de quo, di rinviare all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema di fine vita.

In particolare, il rinvio era stato disposto per consentire al legislatore la possibilità di intervenire con un'apposita disciplina, in conformità alle esigenze di tutela specificamente segnalate, provvedendo così a porre rimedio al vulnus normativo riscontrato.

Posto però che, nel frattempo, non è intervenuta alcuna nuova regolamentazione, la Consulta, nell'ultima udienza, ha concluso per la non punibilità della condotta esaminata, subordinandola:

  • al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua;
  • alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

L’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, derivate da norme già presenti nell’ordinamento, è necessaria per evitare il rischio di un abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, per come già sottolineato nell’ordinanza della Corte n. 207/2018.

Così, rispetto alle condotte già realizzate, “il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.

Decisione della Consulta anticipata in nota stampa

La notizia si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa della Consulta, diffuso, il 25 settembre 2019, subito dopo la conclusione della riunione tenuta, in camera di consiglio, per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale, riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

La vicenda sottoposta al vaglio costituzionale è quella che vede imputato Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, autodenunciatosi per il reato di cui all’articolo 580 citato, con riferimento al suicidio assistito di Dj Fabo.

Nel comunicato, in attesa del deposito della sentenza, sono state anticipate le determinazioni assunte dai giudici costituzionali.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 19 novembre 2018 - Vulnus sul fine vita. La decisione di rinvio della Consulta - Pergolari

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