Sulle liti elettorali dei professionisti parola ai Consigli nazionali

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 3736 del 9 marzo 2012, affida al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che dal 1° gennaio 2008 è subentrato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, la competenza a risolvere la controversia riguardante l'impugnazione del provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione per la prima elezione di Consiglio territoriale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (anno 2007).

La Corte statuisce che va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, in base all'articolo 6, comma 1, Legge 1034/1971, la quale è dedicata alla elezione degli organi degli enti locali, essendo il Consiglio in parola soggetto diverso dagli enti locali, in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo.

Sul punto, è utile riportare quanto sostenuto nell'ordinanza della medesima Corte n. 23209 del 2009, in base alla quale, in materia di contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli Ordini professionali, la giurisdizione sulle situazioni conflittuali riguardanti la struttura degli Ordini e delle controversie relative alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni spetta ai Consigli nazionali, non essendo la materia elettorale relativa alle professioni ripartita fra più giudici, al fine di salvaguardare l'autonomia dei collegi professionali.
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