Sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante l'Inps annulla e sostituisce un messaggio

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Un messaggio Inps del 6 marzo 2012, il n. 4087, annulla e sostituisce un precedente messaggio, il n. 3808 del 2 marzo 2012, con stesso oggetto.

Il nuovo documento di prassi Inps richiama anzitutto l’articolo 4 del Dpr n. 207 del 2010 - "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore" – che, al comma 2, dispone che "... in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

Sul punto, l’Inps segnala alle stazioni appaltanti da cui pervengono richieste di chiarimenti, quanto segue:

- quando il debito è "in fase amministrativa", l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel pagamento all’Istituto previdenziale delle somme dovute dall'esecutore/subappaltatore avverrà tramite F24;
- quando il debito é già stato trasmesso all'Agente per la Riscossione o sia stato oggetto di avviso di addebito, la stazione appaltante effettuerà il pagamento direttamente all'Esattoria.

Il messaggio n. 4087, lo ricordiamo, subentra al precedente messaggio n. 3808/2012, rendendolo nullo.

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