Superbonus 110%, in GU i decreti requisiti tecnici e asseverazioni

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Superbonus 110%, in GU i decreti requisiti tecnici e asseverazioni

Aspettative esaudite dopo l’annuncio dei giorni scorsi del presidente della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama: sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre sono stati pubblicati i due attesissimi decreti ministeriali relativi al Superbonus 100%.

Si tratta dei decreti a firma del Ministero dello Sviluppo Economico, datati 6 agosto 2020, recanti:

  • i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;

  • i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Si completa, così, il quadro della normativa per l’applicazione della detrazione Irpef e Ires del 110% sugli interventi dell’Ecobonus e del Bonus facciate: finalmente, quindi, il Superbonus può partire.

Superbonus 110%, decreto requisiti tecnici

Il decreto requisiti tecnici attua l’art. 14, comma 3-ter, del Dl n. 63 del 2013 e, quindi, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per:

  • interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente spettanti, coperti dal cosiddetto Ecobonus;

  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, coperti dal cosiddetto Bonus Facciate 90%;

  • gli interventi che danno diritto alla detrazione – il cosiddetto Superbonus 110% – di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il provvedimento dopo aver disciplinato in maniera dettagliata all’articolo 2 la tipologia e le caratteristiche degli interventi che possono beneficiare della super detrazione, specifica che le detrazioni concesse per tutti gli interventi elencati si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile che sono riportati nell’Allegato A. Dunque, non è solo un decreto relativo ai requisiti tecnici, ma anche un provvedimento sui costi, dato che sono specificati anche i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia d'intervento ammesso alla detrazione del 110%.

Superbonus 110%, decreto asseverazioni

L’Altro decreto riguarda, invece, le modalità di redazione e trasmissione delle asseverazioni da parte dei tecnici incaricati di redigerle.

È noto, infatti, che per beneficiare della super detrazione fiscale è necessario che gli interventi realizzati sugli edifici consentano il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l'immobile si trova già in classe A+++. Questo passaggio deve essere asseverato da un tecnico mediante attestazione di prestazione energetica da redigersi prima degli interventi e successivamente.

L’Asseverazione del tecnico, quindi, certifica la rispondenza a norma degli interventi e consente, nel rispetto di tutte le altre norme, di godere del Superbonus. Nello specifico, infatti, il tecnico deve “asseverare”:

  • il rispetto dei "requisiti tecnici" previsti dal Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;
  • la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai “massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei “prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome” territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui “prezzi informativi dell’edilizia”, edite da Dei.

Superbonus 110%, spartiacque è la data del 6 ottobre

I decreti entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 6 ottobre 2020.

Questa data rappresenta, dunque, uno spartiacque per i lavori che sono già iniziati e per quelli che, invece, inizieranno da oggi.

La data di inizio lavori deve essere sempre comprovata tramite apposita documentazione; fa fede, per esempio, la data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Dlgs 192/2005. In assenza di questa data, se non depositata, l’inizio dei lavori non è valido.

Pertanto, per i lavori già iniziati si continueranno ad applicare i requisiti previsti dal decreto 19 febbraio 2007; mentre, per i lavori che inizieranno da oggi, si dovranno applicare i più severi requisiti previsti dal decreto requisiti Ecobonus.

Tuttavia, anche per gli interventi già iniziati è possibile accedere alle detrazioni del 110%, ma a condizione che venga acquisita l’asseverazione (Art. 8, Decreto requisiti), che deve comprendere, nei casi previsti, la “dichiarazione di congruità delle spese” sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

A questo punto, però, rimane in dubbio come attestare la classe energetica iniziale, attraverso l’Ape convenzionale, che è stata introdotta solo da oggi con il decreto requisiti, e se si dovrà comunque far riferimento ai prezziari regionali o al prezziario Dei.

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