Testimonianze con meno vincoli

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 34843 depositata l'8 settembre scorso, ha precisato che l'ufficio di testimone assistito, come previsto dall'art. 197-bis c.p.c., può essere assunto, da persone indagate in un procedimento connesso o collegato, per i fatti relativi l'altrui responsabilità, a patto che la persona che debba rendere la testimonianza venga avvertita della nuova qualifica rivestita nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 64, comma 3, lettera c) c.p.c. e che la stessa non sia sia avvalsa della facoltà di non rispondere. In mancanza dell'avvertimento, le dichiarazioni eventualmente rese non sono utilizzabili.
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